Cassazione Penale, Ordinanza n. 23878/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza della Corte di assise di appello che aveva respinto la sua richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione. Nel ricorso ha sostenuto che la questione sarebbe stata riproponibile per effetto di elementi sopravvenuti: in particolare, il successivo riconoscimento della continuazione tra il reato per cui era stato condannato e un'altra fattispecie meno grave, nonché l'adozione, da parte di un diverso collegio di merito, di una decisione di segno diverso in un caso che il ricorrente assumeva analogo. La Corte di cassazione ha ritenuto la prospettazione manifestamente infondata, osservando che il tema era già stato esaminato e respinto dal giudice dell'esecuzione in due occasioni, con provvedimento divenuto definitivo, e che il giudicato esecutivo preclude solo le questioni già dedotte e decise, non quelle semplicemente deducibili; tuttavia, gli elementi addotti non erano idonei a superare tale preclusione, perché la continuazione era un elemento neutro e un orientamento giurisprudenziale di merito isolato non è sufficiente a rimuovere l'effetto preclusivo del giudicato.
Norme richiamate
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La decisione richiama, in fatto, la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva e la preclusione derivante dal giudicato esecutivo formatosi sulla medesima questione.
Massime di principio
- Il giudicato esecutivo preclude la riproposizione delle sole questioni già dedotte e effettivamente decise, non anche di quelle meramente deducibili o non esaminate, neppure implicitamente, nella precedente decisione definitiva.
- La successiva emersione di un orientamento giurisprudenziale di merito diverso o isolato non è, di per sé, idonea a superare la preclusione derivante da una decisione esecutiva divenuta definitiva.
- Ai fini della riproposizione di una questione già respinta in sede esecutiva, occorre un effettivo elemento di novità giuridicamente rilevante e non un mero richiamo a circostanze neutre o a decisioni di merito non consolidate.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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