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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20185/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del 03/08/2021 del Tribunale del riesame di Palermo che aveva annullato, limitatamente a Giuseppe Caserta, l'ordinanza del Gip del 23/07/2021 applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorso deduceva violazione di legge sostenendo che il Tribunale del riesame non avrebbe correttamente valutato lo stabile inserimento di Caserta nell'associazione mafiosa, richiamando una precedente sentenza di condanna (nel procedimento n. 12644/2017) e richiamando elementi indiziari sino al 2017, incontri con il capomafia Celesia e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Si contestava la cosiddetta "parcellizzazione" della valutazione probatoria operata dal Tribunale del riesame e si sosteneva che non fosse necessario, nella fase cautelare, il ricorso a riscontri individualizzanti per ritenere sussistenti gli indizi sufficienti per la custodia in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile (decisione del 15/03/2022). La Corte ha ritenuto che il ricorso proponesse in realtà una rivalutazione in fatto e nel merito degli elementi probatori già esaminati dal Tribunale del riesame, attività non consentita in sede di legittimità. Il Pubblico Ministero non ha fornito censure specifiche o puntuali passaggi motivazionali dell'ordinanza da censurare, limitandosi a rilievi generici e aspecifici (richiami a dichiarazioni di collaboratori non nominate, incontri non temporalmente collocati). Di conseguenza il provvedimento del Tribunale del riesame, che aveva annullato la custodia cautelare per Caserta, è stato confermato nella sua efficacia giuridica tramite il rigetto del ricorso; il ricorso è dunque inammissibile e prevale la posizione del resistente.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma relativa all'associazione mafiosa è il titolo di reato per cui era stata disposta la custodia cautelare; nella sentenza la questione non è stata riesaminata nel merito dalla Cassazione, che ha rifiutato di rinnovare la valutazione degli indizi e del collegamento di Caserta al reato previsto dall'art. 416-bis c.p.

  • Orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione sul limite del sindacato in sede di legittimità

    Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti); Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (Di Iasi); Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016 (Berlingeri); Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 (Contaríni); Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012 (Lupo); Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020 (Cesarano)

    La Corte ha richiamato il principio consolidato che in Cassazione, anche in sede cautelare, non è consentito riesaminare la ricostruzione dei fatti né rimettere in discussione l'apprezzamento dell'attendibilità delle fonti svolto dal giudice del merito; pertanto il ricorso che si risolve in una diversa valutazione degli elementi indizianti è inammissibile se privo di specifiche censure di illegittimità o di mancanza/contraddittorietà della motivazione.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari la verifica è limitata alla legittimità e alla logicità della motivazione: non è possibile richiedere una nuova valutazione del merito o della valutazione delle prove.
  • Per avere successo è necessario indicare in modo puntuale e specifico il vizio di diritto o il difetto/mancanza di motivazione nell'atto impugnato, richiamando passaggi precisi dell'ordinanza e spiegando in che modo siano illogici, contraddittori o assenti.
  • Richiami generici a precedenti condanne, dichiarazioni di collaboratori o incontri non contestualizzati temporalmente non sono sufficienti: occorre collegare tali elementi alla decisione impugnata e dimostrare che il giudice abbia omesso o frazionato la valutazione in modo da rendere la motivazione apparente o mancante.
  • Nelle ipotesi di reati associativi (art. 416-bis c.p.) il pubblico ministero deve, in sede di impugnazione, dimostrare concretamente come gli elementi storici o pregressi siano attinenti al periodo e ai fatti oggetto di misura cautelare, non potendo limitarsi a richiamarli in astratto.
  • L'accusa, se contesta la cosiddetta parcellizzazione della motivazione, deve indicare quali passaggi specifici costituiscano tale parcellizzazione e in che modo essa abbia reso la motivazione priva di significato logico-giuridico.

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