Cassazione Penale, Sentenza n. 47841/2022 del 19/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bellizzi ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto il 01/11/2015 e la conseguente restituzione delle somme. La ricorrente sosteneva che la confisca per equivalente ha natura sanzionatoria e non può essere disposta quando il reato è estinto per prescrizione, soprattutto dopo che ella aveva documentato l'integrale restituzione all'INPS delle somme sottoposte a sequestro; pertanto chiedeva la revoca della confisca per evitare duplicazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui la statuizione di confisca contenuta in sentenza irrevocabile produce effetto di giudicato e non può essere riesaminata in sede esecutiva nei confronti di chi ha partecipato al giudizio e non ha proposto impugnazione. Poiché Bellizzi partecipò al giudizio di appello (in cui la confisca fu confermata) e la documentazione sulla restituzione era già stata prodotta in appello, la questione avrebbe dovuto essere dedotta con i rimedi impugnatori ordinari; il giudice dell'esecuzione ha dunque legittimamente rigettato la richiesta di restituzione. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite processuale entro il quale il ricorso è stato proposto; indica che i motivi sono esaminati nei termini e nei limiti consentiti dalle disposizioni transitorie e integrative del codice di procedura penale
Principio del giudicato (giurisprudenza di legittimità)
richiamate varie sentenze di legittimità (es. Sez. 1, n. 4096 del 24/10/2018; Sez. 3, n. 7036 del 18/01/2012; Sez. 3, n. 29445 del 19/06/2013)
La confisca disposta con sentenza irrevocabile ha efficacia di giudicato e non può essere riesaminata in sede esecutiva nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio e non hanno impugnato la sentenza; solo i terzi non parte possono chiedere la revoca in sede esecutiva
Massime di principio
- Se la confisca è stata disposta con sentenza divenuta irrevocabile, il giudice dell'esecuzione non può revocarla nei confronti di chi ha partecipato al processo senza aver impugnato: la contestazione della confisca deve essere fatta con i mezzi di impugnazione ordinari (appello o ricorso) prima del consolidamento del giudicato
- La produzione di documentazione sulla restituzione delle somme (anche se intervenuta durante il procedimento esecutivo) non autorizza automaticamente la revoca della confisca se la stessa documentazione era già disponibile nel giudizio di cognizione e non fu impugnata: va valutato il momento e il mezzo processuale utilizzato
- La confisca per equivalente, pur avendo profili sanzionatori, non può essere annullata in sede esecutiva quando la relativa statuizione è già diventata irrevocabile; chi ritiene illegittima la confisca in presenza di estinzione del reato per prescrizione deve sollevare la questione in sede di impugnazione
- I terzi che non sono stati parti nel giudizio di cognizione conservano la facoltà di chiedere la revoca della confisca in sede esecutiva; le parti processuali devono usare i rimedi impugnatori per far valere nuovi elementi o censure
- In situazioni analoghe è consigliabile, prima del consolidamento del giudicato, proporre tempestivamente impugnazioni e produrre ogni documentazione probatoria utile (es. ricevute di restituzione) nei gradi di giudizio competenti
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