Sentenza del 24/06/2020 n. 1892 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Nuovo classamento a seguito di denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente - Obbligo di motivazione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il nuovo classamento conseguente alla propria denuncia di variazione catastale, lamentando l’insufficiente motivazione dell’atto, in particolare quanto alla differenza di superficie rilevata e ai criteri di calcolo utilizzati.
La decisione
La decisione afferma che non è necessario effettuare un sopralluogo né per verificare il classamento o revisionare le rendite catastali, né quando il nuovo classamento segue una denuncia di variazione presentata dal contribuente. È però necessario che l’Ufficio motivi adeguatamente l’atto fin dalla sua notifica, illustrando la differenza di superficie riscontrata e il metodo di calcolo adottato, con riferimento allo stato di fatto, così da consentire al contribuente di predisporre le proprie difese tecniche. Il testo fornito non indica l’esito processuale concreto, le spese o gli eventuali importi.
Norme richiamate
Il riferimento normativo è ricondotto alla disciplina catastale applicabile; il principio riportato richiede che la determinazione della superficie e il relativo calcolo siano spiegati in modo comprensibile e rapportato allo stato di fatto.
Legge 662/1996, art. 3, commi 154 e 155
La disciplina richiamata non impone il sopralluogo per il nuovo classamento, ma non esonera l’Ufficio dall’obbligo di motivare puntualmente la determinazione adottata, consentendo al contribuente di contestarla con valutazioni tecniche.
Massime di principio
- L’assenza di un obbligo di sopralluogo non rende automaticamente legittimo un nuovo classamento: l’Ufficio deve comunque esporre le ragioni tecniche della determinazione.
- Quando il classamento comporta una differenza di superficie, l’atto deve indicare quale differenza è stata rilevata e quale metodo di calcolo è stato utilizzato, confrontandolo con lo stato di fatto.
- La motivazione deve essere completa già al momento della notifica, così che il contribuente possa comprendere la rettifica e predisporre tempestivamente le proprie difese tecniche.
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