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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20225/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. La condanna pronunciata in appello è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello a tre anni e due mesi di reclusione per omesso versamento di retribuzioni in violazione della normativa contributiva, proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo deduceva violazione di legge sulla sussistenza del reato, sostenendo che la mancata corresponsione degli stipendi escludesse il fatto tipico; con il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, lamentando la violazione del principio del ragionevole dubbio; con il terzo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha rilevato che i primi due motivi erano generici, meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in merito, e sostanzialmente finalizzati a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché il termine ordinario di prescrizione non era ancora decorso tenuto conto delle sospensioni indicate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso mirava a contestarne la sussistenza nel caso concreto.

  • legge n. 103 del 2017

    Richiamata ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in particolare per la sospensione del decorso prescrizionale.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la decisione finale di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicabile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre deduzioni già esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che si deducano specifici travisamenti del fatto processuale.
  • In materia di omissione contributiva o retributiva, la presentazione dei modelli DM-10 da parte del datore di lavoro può legittimamente costituire indizio della effettiva corresponsione delle retribuzioni, in assenza di elementi di segno contrario.
  • La deduzione della prescrizione deve essere sorretta da un calcolo specifico del termine applicabile, tenendo conto di eventuali sospensioni del decorso prescrizionale; in mancanza, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può porre a suo carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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