Cassazione Penale, Ordinanza n. 20225/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità. La condanna pronunciata in appello è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello a tre anni e due mesi di reclusione per omesso versamento di retribuzioni in violazione della normativa contributiva, proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo deduceva violazione di legge sulla sussistenza del reato, sostenendo che la mancata corresponsione degli stipendi escludesse il fatto tipico; con il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, lamentando la violazione del principio del ragionevole dubbio; con il terzo eccepiva l'intervenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha rilevato che i primi due motivi erano generici, meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese in merito, e sostanzialmente finalizzati a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità; quanto al terzo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, perché il termine ordinario di prescrizione non era ancora decorso tenuto conto delle sospensioni indicate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463 del 1983
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso mirava a contestarne la sussistenza nel caso concreto.
Richiamata ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in particolare per la sospensione del decorso prescrizionale.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione finale di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale applicabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre deduzioni già esaminate e confutate dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che si deducano specifici travisamenti del fatto processuale.
- In materia di omissione contributiva o retributiva, la presentazione dei modelli DM-10 da parte del datore di lavoro può legittimamente costituire indizio della effettiva corresponsione delle retribuzioni, in assenza di elementi di segno contrario.
- La deduzione della prescrizione deve essere sorretta da un calcolo specifico del termine applicabile, tenendo conto di eventuali sospensioni del decorso prescrizionale; in mancanza, la censura può essere dichiarata manifestamente infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può porre a suo carico le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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