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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28881/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali dovuti a un’avvocata per l’attività svolta in un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ma aveva comunque condannato il cliente al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria. In appello, l’avvocata contestava sia la riduzione del compenso sia la compensazione delle spese del primo grado; la corte d’appello rigettava però il gravame. In cassazione la ricorrente deduce un solo motivo: violazione dell’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. n. 55/2014, assumendo che non dovesse essere liquidato alcun compenso per la fase decisoria del giudizio di appello, poiché la controparte non aveva depositato scritti conclusionali, come si evincerebbe dall’indice del fascicolo telematico. Sostiene quindi che la liquidazione della fase decisoria fosse ingiustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo: ai fini della liquidazione della fase decisionale non rileva solo il deposito di scritti conclusionali, ma anche il compimento di altre attività previste dal d.m. n. 55/2014, come la precisazione delle conclusioni, l’esame delle conclusioni altrui, la discussione orale e le attività successive alla decisione. Inoltre, nel caso concreto risultava che la causa era stata già trattenuta in decisione, poi rimessa sul ruolo e nuovamente discussa, e che all’udienza di conclusioni precedente aveva partecipato anche il difensore dell’appellato. La presenza di tali attività giustificava la liquidazione del compenso anche per la fase decisoria. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità, poiché l’intimato non si è difeso.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014

    le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso

    La fase decisionale comprende una pluralità di attività processuali, non limitate al deposito di scritti conclusionali; la liquidazione del compenso è giustificata se risulta lo svolgimento di attività riconducibili a tale fase.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

    L’ulteriore importo da versare è parametrato al contributo unificato dovuto per il ricorso principale.

  • d.m. n. 585/1994

    Richiamato dalla corte d’appello come criterio di liquidazione dei compensi professionali nel rapporto avvocato-cliente.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso professionale per la fase decisionale, non è necessario che la parte depositi sempre scritti conclusionali: rilevano anche le altre attività tipiche della fase, espressamente considerate dalla tariffa o dal decreto parametri.
  • Se dagli atti risulta che la causa sia stata trattata in udienza di precisazione delle conclusioni o comunque che vi siano state attività riconducibili alla fase decisoria, il giudice può legittimamente riconoscere il compenso per tale fase.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla liquidazione dei compensi professionali deve confrontarsi con la nozione normativa di "fase decisoria" e non può fondarsi sul solo dato formale dell’assenza di memorie conclusionali.
  • In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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