Cassazione Civile, Ordinanza n. 26234/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore tributi)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale relativa alla TIA 1 per il servizio rifiuti emessa dalla società incaricata della riscossione per conto del Comune. La destinataria della cartella l'ha impugnata sostenendo di avere ceduto l'immobile e quindi di non essere tenuta al pagamento del tributo per l'annualità indicata. In primo grado il Giudice di Pace ha annullato la cartella; in appello il Tribunale ha ritenuto invece che, trattandosi di TIA 1, la giurisdizione appartenesse al giudice tributario, ma ha confermato la decisione ritenendo che il giudice di pace avesse deciso solo sulla regolarità formale della cartella e non sulla debenza del tributo. Il ricorso per cassazione deduceva, con il secondo motivo esaminato prioritariamente perché attinente alla giurisdizione, che il giudice competente va individuato in base alla natura del credito portato dalla cartella e che, essendo il credito tributario, la giurisdizione spettava al giudice tributario; il primo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sulla giurisdizione e ha affermato che le controversie sulla debenza della TIA 1 rientrano nella giurisdizione tributaria, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui tale tariffa conserva natura di tributo. Conseguentemente ha dichiarato la giurisdizione della Commissione Tributaria. Le spese sono state poste a carico delle parti intimate, solidalmente, per euro 1.400, comprensive anche delle spese della fase di merito.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 22 del 1997
La TIA 1 è la tariffa di igiene ambientale disciplinata da questa disposizione e, secondo il richiamo giurisprudenziale, conserva natura tributaria.
art. 238, commi 1 e 11, d.lgs. n. 152 del 2006
La TIA 1, pur soppressa, è rimasta vigente fino all'emanazione del regolamento e al compimento degli adempimenti applicativi previsti.
art. 58 d.P.R. n. 507 del 1993
La TIA 1 viene qualificata come mera variante della TARSU e quindi come tributo.
ordinanza Corte cost. 22 febbraio 2010 n. 64
Richiamata per affermare che la tariffa non è entrata patrimoniale di diritto privato ma mantiene natura tributaria.
Cass. Sez. Un. n. 8822/2018
Le controversie sulla debenza della TIA 1 appartengono alla giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- La giurisdizione sulle controversie relative alla debenza di una pretesa portata da cartella si individua in base alla natura sostanziale del credito azionato, non alla sola veste formale dell'atto impugnato.
- Quando la pretesa concerne la TIA 1, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria perché tale tariffa conserva natura di tributo e non integra un'entrata patrimoniale di diritto privato.
- Se il giudice adito difetta di giurisdizione rispetto alla controversia sulla debenza del tributo, il motivo che investe tale questione è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso.
- Le contestazioni del contribuente sulla riferibilità annuale della cartella e sulla debenza del prelievo non elidono la natura tributaria della controversia, quando il credito sottostante è un tributo locale.
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