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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05950/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite trae origine dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRES e IRAP per l’anno 2008 e del conseguente atto di irrogazione sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato la decisione di primo grado favorevole alla società. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma prima della decisione entrambe le parti hanno depositato documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata della lite ai sensi della legge n. 197 del 2022 e l’avvenuto versamento della prima rata o delle somme dovute.

La decisione

La Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti della definizione agevolata della controversia pendente ex art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022. Poiché entrambe le parti avevano documentato la presentazione della domanda e il pagamento richiesto, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi della stessa disciplina speciale. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022 n. 197

    le controversie definibili non sono sospese; il contribuente può chiedere la sospensione dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata; entro il 10 ottobre 2023 deve depositare copia della domanda e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

    La Corte lo applica nel senso che, se la parte interessata deposita la documentazione richiesta e risulta il pagamento della prima rata o degli importi dovuti, il presupposto processuale della definizione agevolata è integrato.

  • art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022 n. 197

    nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto

    La Corte ne ricava l’effetto estintivo automatico del giudizio pendente quando sia tempestivamente depositata la documentazione attestante la domanda di definizione e il pagamento richiesto.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari pendenti, la presentazione della domanda di definizione agevolata, accompagnata dal deposito della documentazione prevista e dal pagamento della prima rata o degli importi dovuti, determina l’estinzione del processo secondo la disciplina speciale.
  • Quando la legge prevede un meccanismo di definizione agevolata delle liti pendenti, il giudice non entra nel merito del ricorso se risulta perfezionata la procedura di adesione alla definizione.
  • In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la previsione della normativa speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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