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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17323/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso era proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 24/10/2024. L'unico motivo dedotto contestava l'inosservanza dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico e indeterminato: la censura non indicava, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta, quali elementi concreti ne dimostrassero l'errore, impedendo così al giudice dell'impugnazione di individuare compiutamente i rilievi e di esercitare il sindacato richiesto.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta violazione è stata ritenuta non specificamente argomentata; il richiamo all'art. 129 non basta se non è accompagnato dall'indicazione degli elementi concreti che impongano una diversa decisione.

  • art. 606 c.p.p.

    La censura di legittimità è stata proposta quale parametro di ricorso, ma è stata ritenuta generica per difetto di specificità del motivo.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di impugnazione deve contenere una censura specifica e puntuale; in mancanza, il ricorso è inammissibile per indeterminatezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente quanto meno nella individuazione degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura; la mera evocazione di norme asseritamente violate non è sufficiente.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente, il ricorrente deve spiegare in modo puntuale perché tale motivazione sarebbe erronea o insufficiente; in difetto, il motivo è generico.
  • La mancanza dei requisiti di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina codicistica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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