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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05881/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato condannato dal tribunale, in concorso con altri, a una pena detentiva e pecuniaria; la corte di appello, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la decisione soltanto sul trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena, ma confermando l'affermazione di responsabilità. In cassazione il ricorrente ha dedotto un solo motivo, lamentando vizio di motivazione per omessa disamina di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostanzialmente contestando che il giudice di appello non avesse verificato la sussistenza di ragioni per una declaratoria di proscioglimento nonostante l'accordo sulla pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi sulla determinazione della pena che non integrino illegalità della sanzione. Poiché il ricorrente aveva censurato esclusivamente la mancata valutazione ex art. 129 c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e non essendo emersa assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ex art. 599-bis può essere impugnata in cassazione solo per profili specifici legati alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della decisione all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento non è motivo ammissibile di ricorso avverso la sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    richiamo alla medesima disciplina del concordato in appello, quale base del limite oggettivo delle censure proponibili in cassazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamo alla regola del proscioglimento immediato; nel caso concreto la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamo alla conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso.

  • Sez. 2, n. 22002 del 10 aprile 2019, Mariniello Fabio, rv 276102

    precedente di legittimità secondo cui, nel concordato in appello, sono ammissibili solo le censure su volontà, consenso del P.M. e difformità della pronuncia, mentre restano inammissibili quelle su motivi rinunciati, art. 129 c.p.p. e pena non illegale.

  • sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 Corte costituzionale

    richiamata in relazione alla disciplina della sanzione conseguente all'inammissibilità e al requisito dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riesaminare motivi di merito rinunciati con l'accordo, né per contestare la mancata attivazione del giudice sui possibili proscioglimenti ex art. 129 c.p.p.
  • Sono ammissibili solo le censure che riguardano la validità della scelta concordata: formazione della volontà dell'imputato, consenso del pubblico ministero e rispetto, da parte del giudice, del contenuto dell'accordo nella decisione finale.
  • I vizi relativi alla pena determinano l'ammissibilità del ricorso solo quando si traducano in illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti di legge o diversa da quella prevista dall'ordinamento.
  • Quando il ricorso è inammissibile e non risulta che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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