Ordinanza n. 1492/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente un provvedimento di inidoneità in relazione al concorso, per titoli, per la nomina di 10 sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’esercito riservato ai marescialli della Forza Armata che rivestono il grado di luogotenente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, di reiezione del ricorso contro il provvedimento di inidoneità al concorso per titoli per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell’Esercito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto contro il provvedimento di inidoneità relativo al concorso, per titoli, riservato ai marescialli dell’Esercito aventi il grado di luogotenente. Nell’appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio le singole doglianze di merito, limitandosi a rilevare la necessità di una loro disamina approfondita nella fase di merito e la rilevanza del danno prospettato per le conseguenze sulle prospettive di carriera.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della pronta fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle doglianze. Ha ritenuto rilevante il danno prospettato dall’appellante in relazione alle auspicate prospettive di carriera e ha disposto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la sollecita trattazione del merito, fissando l’udienza pubblica del 20 ottobre 2026. Non è stata disposta, per quanto emerge dal testo, la sospensione autonoma dell’efficacia della sentenza o del provvedimento di inidoneità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare in appello.
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di definire la tutela mediante la pronta fissazione dell’udienza di merito, senza necessità di accordare una distinta sospensione dell’atto o della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali particolari e della dignità dell’appellante.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando il danno prospettato è rilevante ma l’esame delle doglianze richiede una valutazione approfondita nel merito, il giudice può accordare la tutela cautelare mediante la pronta fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza dell’appello.
- La tutela cautelare consistente nella sollecita fissazione del merito costituisce una misura autonoma rispetto alla sospensione dell’efficacia della sentenza o dell’atto impugnato: l’accoglimento dell’istanza a tale solo fine non implica, di per sé, la sospensione dell’inidoneità o della sentenza di primo grado.
- La rilevanza delle prospettive di carriera può integrare un danno cautelarmente apprezzabile, idoneo a giustificare la pronta trattazione del merito, ferma restando la necessità di rinviare alla fase di cognizione piena l’esame delle doglianze.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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