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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06231/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di inventario in materia ereditaria. Il tribunale in composizione monocratica aveva revocato il provvedimento con cui era stata disposta la formazione dell’inventario; avverso tale revoca era stato proposto reclamo. Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha però dichiarato di non essere competente a decidere sul reclamo, ritenendo competente la Corte d’appello. La parte ricorrente ha quindi proposto regolamento di competenza, sostenendo invece che il reclamo dovesse essere deciso dal medesimo tribunale in composizione collegiale, perché il provvedimento reclamato proveniva da giudice monocratico del tribunale. Il resistente ha depositato memoria. La Corte affronta il problema del giudice competente a conoscere del reclamo avverso provvedimenti camerali emessi dal giudice monocratico del tribunale in materia di volontaria giurisdizione ereditaria, e in particolare se la competenza spetti al collegio del tribunale o alla Corte d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il regolamento solo nei limiti della correzione del provvedimento impugnato: conferma che il giudice competente a conoscere del reclamo è la Corte d’appello e non il tribunale collegiale, ma censura la declaratoria di inammissibilità emessa dal Tribunale di Napoli. Secondo la Corte, il giudice adito avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e attivare la translatio iudicii, consentendo la riassunzione davanti alla Corte d’appello. Perciò il provvedimento viene cassato nei limiti indicati e le parti sono rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Napoli, con termine di legge per la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 739 c.p.c.

    Il reclamo avverso i provvedimenti camerali del tribunale va proposto alla Corte d’appello, salvo la specifica eccezione dei decreti del giudice tutelare; la norma non distingue tra provvedimenti monocratici e collegiali del tribunale.

  • art. 740 c.p.c.

    Richiamato come disciplina del reclamo nei procedimenti in camera di consiglio.

  • art. 742-bis c.p.c.

    Estende le disposizioni comuni sul reclamo a tutti i procedimenti in camera di consiglio.

  • art. 742 c.p.c.

    La revoca del provvedimento in tema di inventario è assimilata alle ipotesi reclamabili previste dalla disciplina camerale.

  • artt. 769 c.p.c., 110 e 224, comma 2, d. lgs. n. 51 del 1998

    Richiamati per affermare che il procedimento di inventario è di competenza del tribunale in composizione monocratica.

  • art. 42 c.p.c.

    Il regolamento di competenza è ritenuto esperibile quando il giudice individui erroneamente il giudice legittimato a decidere sull’impugnazione.

  • art. 341 c.p.c.

    Richiamato in tema di appello proposto davanti a giudice diverso da quello indicato dalla legge, per affermare la validità del rapporto processuale e la sua prosecuzione tramite translatio iudicii.

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso provvedimenti camerali del tribunale, la competenza funzionale spetta alla Corte d’appello, salvo espressa previsione contraria; la regola opera anche quando il provvedimento impugnato provenga da giudice monocratico del tribunale.
  • L’erronea individuazione del giudice dell’impugnazione non comporta automaticamente inammissibilità del mezzo, ma integra una questione di competenza e può dar luogo all’applicazione del meccanismo della translatio iudicii.
  • Quando il giudice adito ritenga di non essere competente, deve dichiarare la propria incompetenza e consentire la riassunzione davanti al giudice competente, non dichiarare l’impugnazione inammissibile.
  • Nel procedimento di inventario in materia ereditaria, il decreto di revoca del provvedimento che aveva ordinato l’inventario è assimilabile a un provvedimento reclamabile nell’ambito della disciplina camerale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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