Cassazione Penale, Ordinanza n. 17381/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla pena perché diretta a sollecitare una rivalutazione del trattamento sanzionatorio già compiuta in appello. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse di un imputato, censurava un vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta eccessività della pena irrogata dalla Corte territoriale. La difesa sosteneva, in sostanza, che il trattamento sanzionatorio fosse troppo severo e che dovesse essere riconosciuta una pena più mite, riproponendo profili già dedotti in appello e già esaminati dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, operazione non consentita in sede di legittimità quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità, essendo la graduazione della pena rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio per la graduazione del trattamento sanzionatorio in base ai principi di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni connesse alle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la quantificazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- È manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre in cassazione questioni già dedotte e adeguatamente esaminate nel giudizio di appello, senza evidenziare un reale vizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →