Cassazione Penale, Ordinanza n. 32315/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi erano tre: contestava la configurabilità del reato di cui all'art. 337 c.p.; censurava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; contestava, infine, il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano generiche e riproduttive di censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni ritenute corrette: in particolare, la condotta era stata posta in essere prima del compimento dell'atto d'ufficio, la gravità del fatto escludeva la particolare tenuità e la reiterazione di condotte illecite giustificava il rilievo della recidiva.
Norme richiamate
Integra il reato la condotta di opposizione o resistenza posta in essere prima del completamento dell'atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la gravità della condotta non consente di ritenere il fatto tenue.
La reiterazione di condotte illecite e le pregresse condanne possono fondare il riconoscimento della recidiva e incidere sulla valutazione della pericolosità del reo.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e si limitano a riproporre censure già esaminate e motivate in modo congruo dal giudice di merito.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, è rilevante che la condotta ostativa si collochi temporalmente prima della conclusione dell'atto d'ufficio.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è riconoscibile se la condotta presenta un livello di gravità incompatibile con la minima offensività richiesta dalla norma.
- La recidiva può essere valorizzata quando la reiterazione di illeciti e le pregresse condanne denotano una persistente pericolosità del soggetto.
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