Cassazione Penale, Sentenza n. 1619/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, mediante unico motivo svolto dal difensore avv. Luca Greco, denunciava un errore di fatto nella sentenza che aveva confermato la condanna per truffa. La Corte di cassazione aveva dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi meramente riproduttivi. Tuttavia, nel corso del giudizio (20-23 novembre 2020) la persona offesa ha rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione; tali atti sono stati poi trasmessi per PEC alla Corte di Cassazione insieme alla memoria difensiva, chiedendo la dichiarazione di estinzione del reato per remissione della querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la remissione della querela, intervenuta e accettata in pendenza del ricorso, determina l'estinzione del reato non procedibile d'ufficio e che l'omesso rilievo di tale causa estintiva costituisce errore di fatto. Di conseguenza ha revocato l'ordinanza n. 12663/2021 del 11/12/2020, annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna dell'11/09/2019 per estinzione del reato dovuta a remissione della querela e ha disposto la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa per la trasmissione della memoria difensiva e degli atti in pendenza del procedimento di cassazione (deposito degli atti a supporto della domanda di estinzione).
Richiamato in combinato disposto con l'art. 121 come norma di riferimento per l'esibizione e l'allegazione di documenti nella fase di legittimità.
Applicato per regolare la decisione sulle spese del procedimento: le spese che erano connesse all'ordinanza impugnata restano a carico del querelato.
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata estingue il reato non procedibile d'ufficio anche se la Corte aveva inizialmente dichiarato il ricorso inammissibile;
- Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio e dichiarare le cause estintive del reato emergenti dagli atti, prevalendo tali cause su eventuali ragioni di inammissibilità;
- L'omesso rilievo di una causa estintiva chiaramente desumibile dagli atti costituisce errore di fatto rilevabile in cassazione e può portare alla revoca dell'ordinanza e all'annullamento senza rinvio della sentenza di merito;
- È fondamentale trasmettere tempestivamente al giudice di legittimità i verbali e la documentazione comprovante la remissione della querela (anche mediante PEC se ammesso), per ottenere il riconoscimento dell'estinzione del reato;
- L'estinzione del reato per remissione della querela non impedisce che il querelato sia ritenuto tenuto al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 340 c.p.p.
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