Cassazione Civile, Ordinanza n. 23280/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione relative a un fabbricato residenziale interessato da dissesto della sponda fluviale dell’Arno, da ordinanza sindacale di sgombero per inabitabilità e, in seguito, da procedura espropriativa per opere di arretramento delle difese idrauliche. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva liquidato l’indennità di esproprio in euro 210.000,00 e quella di occupazione in euro 29.563,00. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. 327/2001 e omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte considerato che l’ordinanza di sgombero del 1989 costituiva un vincolo non espropriativo incidente sul valore venale del bene; 2) in subordine, violazione dell’art. 39 l. 2359/1865, applicabile ratione temporis ex art. 57 d.P.R. 327/2001, per mancata considerazione dello stesso vincolo nella determinazione del giusto prezzo; 3) violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’art. 57 d.P.R. 327/2001, per asserita inosservanza del principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione nel giudizio di rinvio. I resistenti sostenevano che l’ordinanza di sgombero era solo conseguenza del dissesto idrogeologico e non un vincolo conformativo depressivo del valore, e che la Corte di rinvio si era correttamente attenuta al principio di diritto sull’indennità di occupazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso. Ha ritenuto infondato il rilievo sul preteso vincolo derivante dall’ordinanza di sgombero, affermando che essa non integra un vincolo conformativo incidente sul valore venale, ma è mera conseguenza del dissesto idrogeologico; la CTU e la Corte territoriale avevano correttamente considerato solo i costi di ristrutturazione del fabbricato, escludendo quelli di consolidamento della sponda, e la motivazione era logica, completa e priva di omesso esame di fatti decisivi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 384 c.p.c., rilevando che il giudice di rinvio si era conformato al principio di diritto già enunciato sulla liquidazione dell’indennità di occupazione, determinandola secondo una percentuale di quella di espropriazione, in sostanza coincidente con il criterio degli interessi legali. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del Ministero alle spese e senza ulteriore contributo unificato per l’amministrazione pubblica.
Norme richiamate
Nella determinazione dell’indennità di esproprio occorre considerare l’incidenza dei vincoli non aventi natura espropriativa sul valore del bene; nel caso concreto, però, l’ordinanza di sgombero non è stata ritenuta un vincolo di questo tipo.
art. 39 l. n. 2359/1865
Per i procedimenti soggetti alla disciplina previgente, il giusto prezzo deve essere calcolato tenendo conto dei vincoli conformativi non preordinati all’espropriazione che incidono sul valore venale del bene.
È norma di raccordo temporale: per i procedimenti con dichiarazione di pubblica utilità anteriore al 30 giugno 2003 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può eccedere i limiti del giudizio rescissorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell’amministrazione pubblica ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nella stima dell’indennità di espropriazione non ogni provvedimento amministrativo incidente sul bene costituisce un vincolo idoneo a ridurne il valore: occorre distinguere tra vincoli conformativi esterni e meri effetti fattuali o conseguenze di un dissesto che hanno reso necessario l’intervento pubblico.
- Quando il bene espropriato presenta un grave compromesso strutturale, il valore venale può essere determinato tenendo conto dello stato di conservazione e dei costi di ripristino effettivamente rilevanti, senza includere spese che non gravano sul proprietario o che attengono a opere diverse da quelle necessarie per la valutazione del bene.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato in cassazione; non sussiste violazione dell’art. 384 c.p.c. se la decisione finale, pur con un riferimento testuale non perfettamente allineato, realizza sostanzialmente il criterio indicato dalla Corte di legittimità.
- L’indennità di occupazione temporanea e d’urgenza può essere liquidata come percentuale dell’indennità di espropriazione e il saggio degli interessi legali può fungere da criterio orientativo, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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