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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14121/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le doglianze erano in parte reiterative di censure già esaminate e in parte generiche e non confrontate con la motivazione della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e la ritenuta recidiva. Dai passaggi riportati emerge che i motivi di ricorso erano sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove già compiuta nei gradi di merito, oltre a risultare generici perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha quindi ritenuto i motivi inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base del giudizio di responsabilità, riferita al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

  • recidiva

    È stata ritenuta nel giudizio di merito ed è stata oggetto di impugnazione, ma il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici vizi della motivazione.
  • Non sono ammissibili doglianze che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiRecidiva

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