Cassazione Penale, Sentenza n. 3815/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui il GIP di Lucca revocava la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del G.U.P. di Forlì del 21/09/2011. La ricorrente denunciava violazione di legge processuale perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe verificato la pendenza di un ricorso per cassazione riguardante una precedente ordinanza (del 23/03/2019), avrebbe deciso nonostante possibile interferenza del ricorso e avrebbe violato il divieto del bis in idem; inoltre si assumeva che il GIP fosse andato ultra petita nell'indicare quale sentenza fosse 'pregiudicante' ai fini della revoca (sentenza del Tribunale di Siena 10/05/2017 vs sentenza del G.U.P. di Lucca 05/04/2016).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al GIP di Lucca per nuovo giudizio. La decisione di legittimità ha ritenuto carente la motivazione del GIP sotto due profili: (1) mancata verifica preventiva dell'esistenza e del contenuto di un ricorso per cassazione pendente e della sua possibile interferenza con la decisione; (2) mancata individuazione precisa della 'causa pregiudicante' e dei relativi termini temporali (irrevocabilità) necessari per stabilire se una successiva sentenza potesse determinare la revoca della sospensione. La Corte ha osservato che la sentenza del Tribunale di Siena del 10/05/2017, divenuta irrevocabile il 29/05/2017, non potrebbe essere considerata pregiudicante se si tiene conto del quinquennio dalla irrevocabilità della prima decisione (16/10/2011), mentre la sentenza del G.U.P. di Lucca del 05/04/2016, irrevocabile il 23/06/2016, rientrerebbe nel quinquennio e potrebbe dunque assumere rilevanza ai fini della revoca. Per queste ragioni la Corte ha disposto il rinvio per colmare le lacune motivazionali.
Norme richiamate
Riferimento al limite dei 2 anni di pena detentiva: il superamento del limite previsto dall'art. 163 è motivo per la revoca della sospensione condizionale della pena
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Usato per inquadrare la nozione di sentenza 'pregiudicante' ai fini della revoca: rileva la tempistica dell'irrevocabilità della decisione rispetto al quinquennio dalla irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso la sospensione
divieto del "bis in idem" (principio)
Richiamato nella doglianza della difesa; nel procedimento esecutivo il divieto del bis in idem è operante con particolare attenzione nei casi di continuazione e quando decisioni successive interferiscono con provvedimenti ancora impugnati
Massime di principio
- Prima di decidere sulla revoca della sospensione condizionale il giudice dell'esecuzione deve verificare l'esistenza e il contenuto di eventuali ricorsi pendenti (anche per cassazione) che possono interferire con la decisione.
- Occorre individuare con precisione quale sentenza successiva sia 'pregiudicante': determinante è la data di irrevocabilità rispetto al periodo di riferimento (quinquennio) dalla irrevocabilità della prima sentenza che aveva concesso il beneficio.
- La motivazione del provvedimento di revoca deve esplicitare chiaramente quale fatto o quale sentenza abbia determinato la perdita del beneficio e perché, evitando fumosità o richiamo vago a più pronunce.
- Nel valutare la revoca per superamento del limite previsto dall'art. 163 c.p. va calcolata la pena detentiva complessiva dopo eventuali cumulazioni o rideterminazioni per continuazione; se supera i 2 anni la sospensione può essere revocata.
- Se sussiste incertezza sulla rilevanza di una sentenza successiva (es. irrevocabilità maturata oltre il quinquennio), il giudice deve assumere chiarimenti e motivare in relazione alla temporizzazione delle irrevocabilità prima di adottare provvedimenti esecutivi.
- In presenza di ricorso alla Corte di cassazione che investe la stessa materia decisa con il provvedimento esecutivo, il giudice dovrebbe valutare la necessità di sospendere l'azione esecutiva o di astenersi da decisioni definitive fino alla pronuncia della Corte, ove la pendenza sia effettivamente rilevante e interferente.
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