Cassazione Civile, Ordinanza n. 01183/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
Nel corso di un giudizio di riduzione per lesione di legittima, promosso da un coniuge pretermesso contro altri coeredi, il tribunale aveva pronunciato sentenza non definitiva con cui accertava la lesione della quota di legittima e, in relazione alle domande reciproche sui beni relitti, aveva accertato l'esistenza di alcune donazioni della de cuius e negato l'esistenza di altre, disponendo la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento della comunione ereditaria. Avverso tale sentenza era stato proposto appello immediato e, su istanza dell'appellante, il giudice aveva sospeso il giudizio ritenendo che l'esito dell'impugnazione potesse incidere sulla composizione della massa e sulle operazioni divisionali, richiamando l'art. 337, comma 2, c.p.c. I ricorrenti hanno chiesto il regolamento di competenza, sostenendo l'illegittimità della sospensione disposta su istanza di una sola parte. Il resistente si è costituito per resistere all'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'istanza di regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza con cui il Tribunale di Firenze aveva sospeso il giudizio e ha rimesso le parti dinanzi al medesimo tribunale, assegnando il termine di legge per la riassunzione. Le spese sono state rimesse al merito. La decisione si fonda sul principio per cui, nel rapporto tra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e il giudizio che prosegue davanti al giudice che l'ha pronunciata, l'unica sospensione consentita è quella richiesta concordemente da tutte le parti ai sensi dell'art. 279, quarto comma, c.p.c.; sono invece escluse sia la sospensione ex art. 295 c.p.c. sia quella ex art. 337, comma 2, c.p.c., poiché si tratta di un giudizio unico e la sentenza definitiva resta comunque esposta agli effetti di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale.
Norme richiamate
nel rapporto tra impugnazione di sentenza parziale e prosecuzione del giudizio, la sospensione è ammessa solo su richiesta concorde di entrambe le parti.
la sospensione necessaria è esclusa nel caso di giudizio proseguito dopo sentenza parziale impugnata, perché il giudizio è unico.
non può essere utilizzato per sospendere il giudizio che prosegue dopo sentenza parziale impugnata, essendo fuori luogo nel rapporto descritto dalla Corte.
la pronuncia che decide solo alcune questioni non consente la sospensione discrezionale del giudizio residuo su istanza di una sola parte.
Massime di principio
- Quando una causa prosegue dopo una sentenza parziale ed è proposta impugnazione contro quella sentenza, la sospensione del giudizio residuo è possibile solo se richiesta congiuntamente da tutte le parti.
- Nel rapporto tra sentenza parziale impugnata e prosecuzione del medesimo giudizio, non è applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. né la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La natura unitaria del giudizio impedisce di sospendere la fase residua sulla base della sola possibile incidenza dell'impugnazione sulla decisione finale, poiché la sentenza definitiva resta comunque subordinata agli esiti dell'eventuale contrasto tra decisioni.
- Se manca l'istanza concorde delle parti, il giudice non può disporre la sospensione, anche quando ritenga che l'appello contro la sentenza parziale sia potenzialmente influente sulla prosecuzione della causa.
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