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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22681/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era aspecifico e non deducibile in sede di legittimità perché si limitava a reiterare le doglianze già respinte in appello senza una critica argomentata alla decisione di merito. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo deduceva l'inosservanza di norme processuali sanzionate a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sostenendo la discordanza tra le bottiglie rinvenute nell'automobile dell'imputata durante la perquisizione e quelle indicate nella denuncia, e quindi l'assenza nella disponibilità dell'imputata degli oggetti del furto denunciato dalla persona offesa. La censura, per come proposta, riproponeva in sostanza questioni già trattate in appello e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo in via indiretta nel riferimento alle norme processuali denunciate dalla difesa; il testo non contiene una specifica applicazione della disposizione da parte della Corte.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione perché aspecifico e privo di una critica argomentata alla sentenza impugnata; la Corte valorizza il limite del giudizio di legittimità rispetto alla mera riproposizione delle doglianze di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 624 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo fornito; non determinabile un uso diretto della norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva nella mera riproposizione delle censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; in difetto, il motivo è aspecifico e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La contestazione di asserite discrasie probatorie, se non accompagnata da una reale censura logica o giuridica alla motivazione di merito, non è idonea a fondare un valido motivo di ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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