Cassazione Penale, Sentenza n. 24515/2025 del 03/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 comma 1 n. 2 R.D. n. 267/1942) per avere, quale amministratore della CASA D'ASTA S.p.A. fallita, omesso, sottratto o tenuto in modo da non consentire la ricostruzione delle scritture contabili. Il ricorrente denunciava: 1) che le scritture erano state in realtà consegnate al curatore e che questi avrebbe potuto ricostruire il patrimonio; 2) mancanza di prova del dolo specifico richiesto dalla prima ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale; 3) richiesta di derubricazione alla bancarotta semplice documentale (art. 217) con conseguente estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato (confermandone i principi sulla obbligatorietà della tenuta e ostensione delle scritture e l'impossibilità di trasferire sull'organo fallimentare l'onere sostitutivo), ma ha accolto il secondo motivo (che assorbe il terzo) ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata sia contraddittoria e carente in ordine all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata. Ne è conseguito l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il giudice di rinvio verifichi, alla luce dei criteri indicati dalla Cassazione, la sussistenza del dolo specifico per la prima ipotesi di bancarotta documentale o, in difetto, proceda alla valutazione della configurabilità del reato di bancarotta semplice (art. 217 e connessi artt. 224 R.D. n. 267/1942) e ad ogni conseguente statuizione.
Norme richiamate
R.D. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216 comma 1 n. 2
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale nelle due alternative (sottrazione/omissione che richiede dolo specifico; tenuta in modo da impedire la ricostruzione che richiede dolo generico). La Corte richiama il diverso profilo soggettivo richiesto per le due ipotesi e la necessità di motivazione rigorosa quando si contesta il dolo specifico.
R.D. n. 267 del 1942, art. 217
Norma sulla bancarotta semplice documentale: può configurarsi per omissioni nella tenuta della contabilità secondo parametri temporali e materiali meno gravi; la Cassazione ha rinviato a valutare la possibile derubricazione a questa fattispecie in mancanza della prova del dolo specifico.
R.D. n. 267 del 1942, art. 220
Richiamata quale norma collegata agli obblighi del fallito (deposito di bilanci e scritture) la cui inosservanza è sanzionata penalmente.
Codice Civile, artt. 2214 e segg.
Stabilisce l'obbligo dell'imprenditore a tenere libri e scritture contabili; obbligo esteso agli amministratori per consentire la ricostruzione degli accadimenti aziendali.
Codice Civile, artt. 2475 e segg.
Norme applicabili agli amministratori di società (in particolare S.r.l.), richiamate per il loro dovere di garanzia nella tenuta e nella resa accessibile della contabilità.
Legge fallimentare, art. 16 n. 3 e art. 33
Art. 16 n.3 richiede il deposito di bilanci e scritture; art. 33 citato nella motivazione per le relazioni sulla contabilità e per la constatazione delle lacune documentali rilevate dal curatore.
D.Lgs. n. 14 del 2019, art. 322 comma 1 lett. b (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
Equivalente moderno dell'art. 216 R.D. n. 267/1942. Citato dalla Corte come norma di riferimento aggiornata per la fattispecie.
Massime di principio
- L'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili grava direttamente sull'imprenditore e sugli amministratori: la mancata tenuta o la mancata ostensione non può essere compensata dall'inerzia del curatore.
- La bancarotta fraudolenta documentale ha due profili alternativi con diverso requisito soggettivo: la sottrazione/omissione totale (o libri 'in bianco') richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; la tenuta irregolare che ostacola la ricostruzione richiede dolo generico di fraudolenza.
- La mera consegna parziale di documenti o la presentazione di incarti contrattuali non è di per sé sufficiente a escludere la rilevanza penale se l'insieme della documentazione non consente la ricostruzione completa e agevole delle vicende aziendali.
- Se l'imputazione contempla modalità alternative (sottrazione/omissione vs. contabilità tenuta in modo tale da ostacolare la ricostruzione), il giudice deve qualificare con chiarezza la condotta accertata e motivare specificamente l'elemento soggettivo corrispondente alla fattispecie scelta.
- In presenza di contestazioni sulla sussistenza del dolo specifico è necessaria una motivazione particolarmente rigorosa: vanno valutati indici quali prelevamenti ingiustificati, sproporzione tra passività e attivo, operazioni distrattive o iniziative del curatore (es. azione di responsabilità) che possano collegare l'omessa tenuta alla volontà di danneggiare i creditori.
- Per la difesa in casi analoghi è strategico documentare la concreta ostensione di scritture al curatore, dimostrare la effettiva ricostruibilità del patrimonio/volume d'affari o l'assenza di elementi che colleghino l'omissione a condotte distrattive o a finalità dolose.
- Qualora il dolo specifico non risulti provato, il giudice dovrà valutare la possibile derubricazione alla bancarotta semplice documentale e le relative conseguenze (anche prescrizionali).
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