Cassazione Penale, Sentenza n. 41153/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che le aveva condannate per truffa assicurativa. Hanno dedotto: 1) nullita' della motivazione per violazione dell'art. 546 c.p.p., lamentando scarsa attenzione della corte e mera adesione alla motivazione di primo grado; 2) che si dovesse dichiarare il non luogo a procedere per rinuncia tacita della querela, in quanto la compagnia assicurativa avrebbe accettato la rinuncia alla domanda di risarcimento; 3) tardivita' della querela sostenendo che la compagnia era a conoscenza della falsita' del documento dal 16/02/2021 mentre la querela e' del 06/08/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati, ritenendo: sul primo motivo che la censura era generica e non rientrava nelle categorie restrittive di cui all'art. 606, lett. e) c.p.p.; la motivazione della corte d'appello non era affetta da vizi tali da integrarne la nullita' o manifesta illogicita'. Sul secondo motivo che l'accettazione di una rinuncia o di una chiusura della vertenza civile non equivale a una rinuncia 'tombale' o alla remissione tacita della querela in sede penale; la transazione o accettazione non precludono automaticamente l'esercizio dell'azione penale. Sul terzo motivo che la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d'appello, sulla base degli elementi processuali, giustificava il termine di conoscenza utile per la querela e non risultava manifestamente illogica; la querela e' stata ritenuta tempestiva. Per effetto dell'inammissibilita' sono state imposte alle ricorrenti le spese processuali, la condanna al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
La ricorrente aveva invocato la nullita' della sentenza per violazione di questa norma; la Corte ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente motivata per essere accolta in Cassazione
La Corte richiama l'esclusivita' delle categorie di motivazione che consentono il ricorso per cassazione (assenza, contraddittorieta' o manifesta illogicita') e dichiara non consentito il motivo che si limita a denunciare una 'scarsa attenzione' senza indicare uno di tali vizi
Applicata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'
Massime di principio
- In Cassazione le doglianze sulla motivazione del giudice di merito devono essere incanalate nelle categorie dell'art. 606, lett. e) c.p.p.; critiche generiche sulla 'scarsa attenzione' non sono ammissibili
- La chiusura o l'accordo in sede civile (accettazione della rinuncia o transazione) non producono automaticamente l'effetto di remissione tacita della querela penale; occorre verificare se vi sia una manifestazione inequivoca di volontà di rinuncia alla pretesa punitiva
- La tempestivita' della querela va valutata sulla base della effettiva conoscenza dell'elemento di rilevanza penale; la ricostruzione fattuale del giudice di merito prevale salvo che sia manifestamente illogica o contraddittoria
- Per impugnare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito e' necessario dimostrare la manifesta illogicita' o l'assenza di motivazione; semplici contestazioni della ricostruzione non bastano
- Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, se ricorre colpa, sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende
- In casi di possibili effetti extraprocessuali di atti civili (es. accettazione risarcimento) va valutata la volontà delle parti e l'eventuale presenza di clausole specifiche che escludano espressamente effetti rispetto all'azione penale
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