Cassazione Penale, Sentenza n. 6195/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibili le istanze del detenuto relative a misure alternative, motivando la decisione come mera riproposizione di una precedente istanza già rigettata (ordinanza 1/7/2021). Il ricorrente ha dedotto violazione del diritto al contraddittorio e delle norme processuali (artt. 666, comma 2 e 678 c.p.p., nonché artt. 178 e 179 c.p.p.), sostenendo che la precedente pronuncia aveva riguardato solo l'affidamento in prova ai servizi sociali mentre la nuova istanza chiedeva indifferentemente una delle tre misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario, quindi non costituiva mera ripetizione senza elementi nuovi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando il decreto impugnato e rinviando il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame nel pieno contraddittorio delle parti. La Corte ha rilevato che la precedente ordinanza del 1/7/2021 aveva riguardato soltanto la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali e non poteva essere considerata idonea a precludere l'esame nel merito di una nuova istanza volta ad ottenere una delle tre misure alternative. È stata quindi riscontrata una nullità assoluta per violazione del contraddittorio, con conseguente annullamento e rinvio ai sensi degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4 c.p.p.
Norme richiamate
Consente al Presidente di dichiarare l'inammissibilità de plano quando l'istanza è mera riproposizione di richiesta già rigettata o manifesta carenza dei requisiti di legge; la Corte però chiarisce che tale procedura è applicabile solo se non sussistono elementi di novità o non sono necessari accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali.
Norma di riferimento procedurale per le istanze di misure alternative; richiamata insieme all'art. 666 per valutare la legittimità della declaratoria di inammissibilità.
Riferimento normativo collegato alle cause di nullità; contestualmente considerato con l'art. 179 per l'accertamento della nullità degli atti quando è stato violato il contraddittorio.
Elenca le cause di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di inammissibilità resa inaudita altera parte abbia determinato una nullità assoluta per violazione del contraddittorio, imponendo l'annullamento e il rinvio.
art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.
Previsto l'annullamento con rinvio quando si accerta una causa di nullità assoluta; norma applicata dalla Corte per disporre il rinvio al Tribunale di sorveglianza.
Norma procedurale collegata all'annullamento con rinvio in caso di nullità che incide sul provvedimento impugnato; richiamata per confermare il rimedio da adottare in presenza di nullità ex art. 179.
Ordinamento penitenziario (Ord. Pen.) - disciplina delle misure alternative
Richiamato implicitamente per distinguere le diverse misure alternative previste (es. affidamento in prova ai servizi sociali e altre misure intermedie); la Corte ha rilevato che la precedente ordinanza aveva valutato solo l'affidamento in prova e non poteva precludere l'esame di richieste alternative.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2 c.p.p. è ammessa solo se la nuova istanza è realmente mera riproposizione della precedente senza elementi nuovi, o se manca manifesta ed evidente requisito di legge che non richiede alcuna valutazione cognitiva o discrezionale.
- Se la precedente pronuncia ha ad oggetto una specifica misura (es. affidamento in prova) e la nuova istanza richiede invece una diversa misura o una qualsiasi delle misure alternative previste, non si può automaticamente dichiarare l'inammissibilità: il giudice deve consentire il contraddittorio e valutare nel merito.
- La mancata audizione delle parti quando il procedimento richiede valutazioni discrezionali o accertamenti di fatto determina nullità assoluta degli atti per violazione del contraddittorio (art. 179 c.p.p.), con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Il potere del presidente del tribunale di sorveglianza di escludere dal rito le istanze ripetitive deve essere esercitato con cautela e solo quando sia evidente l'assenza di novità o la palese inammissibilità della richiesta.
- In caso di dubbi sull'identità o sulla novità degli elementi posti a fondamento della nuova istanza, è preferibile procedere al contraddittorio e all'esame di merito piuttosto che applicare d'ufficio la procedura de plano, per evitare l'annullamento per violazione del contraddittorio.
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