Cassazione Penale, Sentenza n. 25035/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: (1) nullità assoluta per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputato e al suo difensore eletto (dopo la revoca del precedente difensore LAMAGNA aveva conferito mandato all'avv. Luigi Ciocio e aveva eletto domicilio presso il suo studio, ma la notifica fu effettuata alla residenza dell'imputato e all'avv. Umberto Costanzo); (2) vizio di motivazione e travisamento probatorio relativamente alla valutazione della testimonianza di Stefania Di Paolo, che avrebbe detto che il ricorrente non era presente al momento dei fatti; (3) carenza di motivazione sull'omesso riconoscimento della sospensione condizionale della pena, poiché il diniego sarebbe stato motivato solo con la reiterazione delle condotte non sussistente trattandosi di un unico episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come rilievo assorbente: dall'esame del fascicolo è risultata omessa la notifica del decreto di citazione in appello al difensore eletto e all'imputato (che è rimasto assente), determinando una nullità di ordine generale che ha invalidato il giudizio d'appello. Inoltre i reati (minaccia aggravata e violenza privata, entrambi del 9/05/2016) si sono estinti per prescrizione il 9/11/2023. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali (per estinzione dei reati per prescrizione) e annullata agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento della censura per nullità della sentenza per omessa notifica: permette di impugnare per motivi attinenti alla nullità del procedimento o della sentenza
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la nomina di ufficio del difensore quando quello di fiducia non è comparso; qui rilevante per evidenziare che in appello è intervenuto un difensore sostitutivo perché quello eletto non aveva ricevuto la notifica
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla censura esercitabile in cassazione e ambito in cui sono stati esaminati i motivi del ricorso (ricorso esaminato nei limiti previsti dalle disposizioni di attuazione)
Massime di principio
- La mancata notifica del decreto di citazione in appello al difensore eletto o all'imputato, quando l'imputato ha eletto domicilio presso il nuovo difensore, costituisce una nullità di ordine generale che può determinare l'invalidità dell'intero giudizio d'appello.
- La revoca del difensore e la nomina di un nuovo procurano l'obbligo di inviare le notifiche al domicilio eletto: la notifica effettuata altrove (es. residenza) espone il procedimento a censure per difetto di partecipazione dell'imputato e del suo difensore di fiducia.
- Nei casi in cui una nullità processuale incida sul corretto svolgimento del giudizio e nel frattempo sia sopraggiunta l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio gli effetti penali (per estinzione) e disporre il rinvio limitatamente agli effetti civili.
- Le doglianze relative alla valutazione della prova testimoniale e alla motivazione sulla concessione di benefici (es. sospensione condizionale) devono essere adeguatamente articolate: in cassazione possono rilevare solo se dimostrabile il travisamento o la manifesta illogicità della motivazione; tuttavia i vizi processuali (omessa notifica) prevalgono quando incidono sulla regolare costituzione delle parti.
- Parte civile costituita in sede penale resta titolare delle pretese civili: l'annullamento penale per prescrizione non impedisce la prosecuzione o la rinnovazione delle questioni civili davanti al giudice civile, se previsto.
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