Cassazione Civile, Ordinanza n. 00186/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi attori)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto la Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell’impatto con un cinghiale lungo una strada provinciale. In primo grado la Regione aveva eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, sostenendo che si trattasse di una controversia da circolazione di veicoli; il Tribunale aveva respinto l’eccezione e accolto la domanda. In appello la Regione aveva riproposto l’improcedibilità, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione dichiarando improcedibile la domanda anche sulla base del fatto che si trattava di domanda di pagamento di somme inferiori a 50.000 euro. Gli eredi del danneggiato hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto violazione degli artt. 189 e 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che l’eccezione di improcedibilità fondata sulla mancata negoziazione assistita era stata rinunciata in primo grado e non poteva essere riproposta in appello; con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che in appello era stata introdotta per la prima volta una diversa ragione di improcedibilità, basata sul valore della domanda, quindi nuova e inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la questione sull’eccezione di improcedibilità aveva già formato oggetto di decisione in primo grado e, se si voleva censurare la statuizione del tribunale sull’asserita rinuncia, era necessario un appello incidentale, che non risultava allegato. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina della negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 132/2014 prevede due ipotesi autonome di condizione di procedibilità: controversie in materia di circolazione di veicoli e natanti, e domande di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro. In primo grado la questione era rimasta circoscritta alla sola ipotesi della circolazione dei veicoli; era quindi precluso in appello introdurre per la prima volta la diversa ragione dell’importo inferiore a 50.000 euro. La sentenza di appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014, n. 162
"chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve..."; "Allo stesso modo deve procedere... chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro"; "L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale"; "L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza"
La norma prevede due fattispecie autonome e indipendenti di obbligatorietà della negoziazione assistita; l'eccezione di improcedibilità è soggetta a un rigoroso limite preclusivo temporale e non può essere introdotta per la prima volta in appello se la diversa ragione ostativa non è stata dedotta in primo grado.
Richiamato per contestare la dedotta rinuncia all'eccezione di improcedibilità, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali.
In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni o nuove ragioni di improcedibilità non dedotte tempestivamente in primo grado, quando la questione sia stata già delimitata nel thema decidendum.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per rilevare, in via assorbente o concorrente, la dubbia osservanza del principio di specificità del ricorso per cassazione.
Norma richiamata solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e della riserva di deposito dell'ordinanza.
Massime di principio
- La condizione di procedibilità rappresentata dalla negoziazione assistita, quando prevista dalla legge, opera come filtro processuale a tutela dell'interesse deflattivo, ma deve essere interpretata restrittivamente per non comprimere oltre il necessario il diritto di azione e difesa.
- Le diverse ipotesi che impongono la negoziazione assistita sono autonome: la deduzione di una di esse in primo grado non consente di introdurre per la prima volta in appello una distinta ragione di improcedibilità fondata su un diverso presupposto legale.
- Quando il giudice di primo grado ha già deciso su un'eccezione processuale, la parte che intenda censurare quella statuizione deve proporre appello incidentale; in cassazione non può limitarsi a riproporre la questione come se fosse rimasta estranea al thema decidendum.
- L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita deve essere sollevata, o rilevata d'ufficio, entro la prima udienza del giudizio di primo grado; oltre tale limite resta preclusa.
- Nel giudizio di legittimità è essenziale la specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali su cui il motivo si fonda, secondo i requisiti di autosufficienza del ricorso.
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