Cassazione Penale, Sentenza n. 37433/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2 marzo (anno indicato con incongruenze nel testo). Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza; la questione principale riguarda la tempestività dell'impugnazione rispetto ai termini per il deposito delle motivazioni e per la proposizione del gravame.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata il 2 marzo e le motivazioni erano state depositate nei termini (indicati nel testo come depositate il 16 marzo). In base all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni concesso per il deposito delle motivazioni e sarebbe stato pari a 45 giorni; tale termine è stato poi prorogato in base all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (per il processo celebrato con l'imputato assente), portando il termine utile complessivo a sessanta giorni. Tenuto conto delle scadenze così calcolate, il termine ultimo per proporre il ricorso era il 30 giugno 2023. Il ricorso è stato invece presentato il 12/10/2023, quindi oltre il termine. Per ciò la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha irrogato, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Stabilisce che il termine per proporre l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine di sessanta giorni concesso per il deposito delle motivazioni; il Collegio ha ritenuto che i 45 giorni per impugnare decorrono da tale scadenza quando le motivazioni sono depositate tempestivamente.
art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede una proroga dei termini quando il processo è celebrato con l'imputato assente; la Corte ha applicato questa norma per incrementare il termine ordinario di impugnazione, facendo salire il periodo utile complessivo da 45 a 60 giorni.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dei termini processuali; è stata invocata per dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.
Massime di principio
- Verificare con attenzione sia la data di pronuncia della sentenza sia la data di deposito delle motivazioni: i termini per proporre ricorso decorrono dalla scadenza del termine concesso per il deposito delle motivazioni quando queste sono depositate tempestivamente.
- Quando il processo è celebrato con l'imputato assente, occorre tener conto della proroga prevista dall'art. 585, comma 1-bis, che può allungare il termine ordinario di impugnazione (nello scenario esaminato i 45 giorni sono stati portati a 60).
- Il mancato rispetto dei termini processuali per impugnare comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (art. 616 c.p.p.) e può comportare condanne alle spese nonché sanzioni pecuniarie verso la cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nell'irresponsabile proposizione del ricorso.
- In caso di dubbio sulle date o su eventuali proroghe, è opportuno agire per tempo o chiedere prima di proporre il gravame un accertamento amministrativo/giudiziale sul decorso dei termini (es. richiesta di certificazione di deposito sentenza) o valutare rimedi straordinari solo se esistono giustificazioni valide per il ritardo (impedimenti comprovati).
- Il difensore deve calcolare i termini considerando tutte le norme che incidono sulla decorrenza (termine per deposito motivazioni, decorrenza del termine di impugnazione, eventuali proroghe) e annotare le scadenze per evitare la perdita del diritto di impugnazione.
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