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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05132/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una banca aveva promosso azione ex art. 524 c.c. per essere autorizzata ad accettare in nome del debitore rinunciante l'eredità della di lui coniuge deceduta, assumendo che la rinuncia all'eredità pregiudicasse la garanzia patrimoniale del proprio credito derivante da mutui fondiari ipotecari. Il debitore aveva contestato la domanda sostenendo che l'eredità fosse passiva e quindi non utile al creditore. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il debitore impugnava la sentenza di secondo grado, ma il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché, pur avendo il ricorrente dichiarato che la sentenza era stata notificata, non aveva depositato entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia notificata della sentenza impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente impossibilità di sanare l'omissione invocando il solo dato della notificazione del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ribadito che, quando il ricorrente dichiari l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, sorge a suo carico l'onere di depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia notificata della sentenza; tale omissione non è sanabile con il successivo deposito ex art. 372 c.p.c. salvo che la copia risulti già nella disponibilità del giudice per produzione del controricorrente o tramite fascicolo d'ufficio nei casi previsti. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato notificato dopo i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e mancava il deposito della sentenza notificata, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 524 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione del creditore per essere autorizzato ad accettare l'eredità rinunciata dal debitore in nome e luogo del rinunciante, quando la rinuncia pregiudichi la garanzia patrimoniale del credito

  • art. 369 c.p.c.

    impone il deposito della copia notificata della sentenza impugnata entro il termine previsto a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione

  • art. 372 c.p.c.

    non consente di recuperare tardivamente l'omissione del deposito della copia notificata della sentenza, salvo che la documentazione sia già nella disponibilità del giudice secondo le modalità indicate dalla Corte

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    rileva solo se la copia notificata della sentenza sia stata prodotta dal controricorrente nel termine previsto

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per la decisione sulla proposta di definizione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata per lite temeraria o abuso processuale

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/12

    norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/02

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce un fatto processuale rilevante che fa sorgere l'onere di depositare nel termine di legge la copia notificata della sentenza; l'omissione determina improcedibilità del ricorso.
  • La produzione tardiva della copia notificata della sentenza non sana l'inadempimento dell'onere di cui all'art. 369 c.p.c., salvo che il documento risulti già acquisito al fascicolo per iniziativa del controricorrente o tramite il fascicolo d'ufficio nei casi espressamente previsti.
  • Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, non rileva l'eventuale errore materiale nella dichiarazione di notificazione né l'eventuale invalidità della notificazione stessa, essendo decisivo il dato processuale dichiarato dalla parte ricorrente.
  • Se il ricorso per cassazione è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non opera la sanatoria fondata sul solo coordinamento tra data di pubblicazione e data di notificazione del ricorso.
  • La declaratoria di improcedibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e può comportare le ulteriori conseguenze economiche previste dagli artt. 96 c.p.c. e 13 D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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