Sentenza n. 10288/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine all’ istanza depositata per ottenere un visto per lavoro subordinato, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione e la comunicazione di un appuntamento volto al rilascio del visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza volta ad ottenere un visto di ingresso per lavoro subordinato. Ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, mediante l'adozione e la comunicazione di un appuntamento per il rilascio del visto. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Il giudice non ha quindi accertato nel merito l'illegittimità del silenzio né imposto ulteriori adempimenti. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato per contestare l'omessa attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenuta carenza di interesse, non residua utilità concreta nell'accertamento giudiziale richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente elimina l'interesse concreto e attuale a ottenere una pronuncia che ordini all'amministrazione di provvedere, con conseguente improcedibilità del ricorso.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del relativo procedimento e rende priva di utilità la domanda giudiziale diretta a ottenere l'adozione e la comunicazione di tale appuntamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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