Cassazione Civile, Sentenza n. 2158/2021 del 01/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (CSM)
La controversia
La Sezione disciplinare del CSM, con ordinanza n. 77 dell’8 luglio 2020, adottata in sede di rinvio dopo la cassazione della precedente ordinanza cautelare, aveva nuovamente disposto la sospensione facoltativa del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, il collocamento fuori ruolo e il riconoscimento dell’assegno alimentare. La misura era riferita a gravi indizi relativi a condotte tenute in reazione ai lavori di adattamento di locali commerciali situati nell’edificio condominiale in cui il magistrato abitava: accessi presso uffici comunali e pressioni dirette a bloccare i lavori; una frase ritenuta minacciosa rivolta indirettamente a un’avvocata che aveva espresso un parere favorevole al conduttore; e il conferimento di plurimi incarichi di CTU a un professionista già nominato nella causa civile promossa anche dal condominio contro il conduttore. Nel procedimento penale il magistrato era stato condannato nel maggio 2019 per concussione consumata in relazione a un episodio e, per altri tre episodi, era stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione. La prima misura cautelare disciplinare, disposta nel 2019, era stata cassata dalle Sezioni Unite con sentenza n. 1719/2020 per motivazione apparente sul fumus e carenze nella valutazione del periculum. Con il primo motivo il ricorrente ha riproposto le eccezioni di decadenza e prescrizione dell’azione disciplinare, sostenendo che la precedente cassazione non le avesse precluse e richiamando la collocazione temporale degli episodi e atti che, a suo avviso, dimostravano la tardività dell’azione. Con il secondo motivo ha denunciato l’insufficiente valutazione autonoma del fumus e dei fatti, contestando la ricostruzione degli episodi, la configurabilità della minaccia e la condotta relativa alle nomine dei CTU. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza e la motivazione del periculum in mora, in particolare la prognosi di reiterazione e l’attualità delle esigenze cautelari nonostante il tempo trascorso.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto perché le questioni di decadenza e prescrizione erano già state dichiarate inammissibili nella precedente sentenza di cassazione e non potevano essere riproposte in sede di rinvio, anche se la preclusione era derivata da una ragione formale; inoltre, la precedente decisione aveva già svolto un’ulteriore valutazione di infondatezza della prescrizione, individuando nel 20 settembre 2017 il momento in cui la notizia dei fatti era divenuta circostanziata. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione; la motivazione della Sezione disciplinare è stata giudicata congrua quanto alle condotte indicate ai capi 1.4, 1.7 e 1.9. Le contestazioni relative al capo 1.5 sono state considerate estranee alla misura impugnata. L’eventuale nullità della sentenza penale, prospettata per la prima volta in cassazione, non avrebbe comunque eliminato la materialità dei fatti rilevante nella fase cautelare disciplinare. Anche il terzo motivo è stato disatteso: la valutazione del periculum era adeguatamente motivata sulla base della pervicacia e delle modalità delle condotte, della loro incidenza sul prestigio e sulla credibilità della funzione giudiziaria e dell’assenza di elementi indicativi di un mutamento nell’atteggiamento del magistrato. La Corte ha quindi confermato l’ordinanza cautelare impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è riportata nel dispositivo.
Norme richiamate
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 22
In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ai fini dell’applicazione di misure cautelari ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22, il giudice non è tenuto al completo e pieno accertamento della sussistenza degli addebiti (che è riservato al giudizio di merito sull’illecito), ma deve valutare, oltre alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati astrattamente considerati e della possibile sussistenza degli stessi, anche la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali in assoluto o nel distretto ove erano state esercitate in precedenza.
Nella fase cautelare disciplinare non occorre accertare definitivamente gli addebiti, ma occorre una valutazione motivata della possibile sussistenza dei fatti, della loro rilevanza disciplinare e gravità e della compatibilità con l’esercizio delle funzioni.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d)
Deve concludersi che, nella presente sede cautelare ed in fase di rinvio, per la configurabilità dell’illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), è sufficiente la possibile rilevanza disciplinare dei fatti accertati nella loro materiale sussistenza e consistenza e la loro astratta sussumibilità entro fattispecie di reato, salva la più corretta definizione di queste ultime.
Ai fini cautelari, l’illecito disciplinare relativo a fatti costituenti reato può essere preso in considerazione quando i fatti abbiano materiale consistenza e possibile rilevanza disciplinare e siano astrattamente riconducibili a una fattispecie penale, senza che sia necessaria la definitiva qualificazione penale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perchè è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006.
Nel ricorso contro una decisione della Sezione disciplinare, la Cassazione controlla la tenuta logica e l’adeguatezza della motivazione, ma non può rivalutare gli elementi di fatto né sostituire la propria ricostruzione a quella del giudice disciplinare.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 1
Nella specie, al punto 1 delle ragioni della decisione della sentenza di queste Sezioni Unite n. 1719/20 è espressamente dichiarata l’inammissibilità delle relative questioni in dipendenza di un vizio formale, seguita da una motivazione ulteriore di infondatezza nel merito almeno della questione della prescrizione, con richiamo al momento in cui la notizia dei fatti acquisita dal titolare dell’azione disciplinare potè dirsi – con apprezzamento di fatto quindi qui incensurabile – circostanziata, cioè solo dal 20/09/2017.
La disposizione è richiamata nel contesto dell’eccezione di decadenza, ma la decisione attuale non ne interpreta autonomamente il contenuto: ritiene invece preclusa la riproposizione della questione già definita nella precedente fase.
D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 1-bis
Nella specie, al punto 1 delle ragioni della decisione della sentenza di queste Sezioni Unite n. 1719/20 è espressamente dichiarata l’inammissibilità delle relative questioni in dipendenza di un vizio formale, seguita da una motivazione ulteriore di infondatezza nel merito almeno della questione della prescrizione, con richiamo al momento in cui la notizia dei fatti acquisita dal titolare dell’azione disciplinare potè dirsi – con apprezzamento di fatto quindi qui incensurabile – circostanziata, cioè solo dal 20/09/2017.
La questione di prescrizione dell’azione disciplinare, già dichiarata inammissibile e comunque valutata infondata nella precedente decisione, è preclusa nel giudizio di rinvio e non può essere nuovamente esaminata.
Il sindacato della Suprema Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice, i quali, anche in caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione (Cass. 03/09/2020, n. 18303), comprendono certamente quello di valutare liberamente i fatti già accertati e di indagare su altri fatti ai fini di un apprezzamento complessivo, ma incontrano pur sempre i limiti derivanti dalle preclusioni processuali o dalle decadenze già verificatesi.
Nel giudizio di rinvio il giudice può rivalutare i fatti già accertati e acquisirne altri, ma tale potere non consente di superare preclusioni processuali o decadenze già maturate.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico di un magistrato, la misura cautelare non richiede il pieno e definitivo accertamento dell’illecito, riservato al giudizio di merito; richiede però una valutazione motivata della possibile sussistenza e rilevanza disciplinare dei fatti, della loro gravità oggettiva e della compatibilità con l’esercizio delle funzioni.
- La pendenza di un procedimento penale o il rinvio a giudizio non determina automaticamente i presupposti della sospensione cautelare disciplinare: il giudice disciplinare deve autonomamente esaminare, allo stato degli atti, gli elementi a sostegno delle contrapposte tesi sulla possibile colpevolezza e motivare nel rispetto di adeguatezza e proporzionalità.
- Ai fini cautelari, i fatti possono integrare l’illecito disciplinare relativo a fatti costituenti reato quando ne siano accertate la materialità e la consistenza, sussista una possibile rilevanza disciplinare e sia configurabile un’astratta riconducibilità a una fattispecie penale, senza necessità della definitiva qualificazione del reato.
- Nel ricorso per cassazione contro una decisione della Sezione disciplinare del CSM, il controllo è circoscritto alla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione; non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di rinvio, il giudice può rivalutare i fatti e acquisire ulteriori elementi, ma non può riesaminare questioni già definite da una pronuncia precedente e divenute processualmente precluse, anche quando la precedente declaratoria d’inammissibilità sia stata fondata su una ragione formale.
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