Cassazione Civile, Sentenza n. 2156/2021 del 01/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 71/2019 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso riassunto dinanzi a quel giudice contro il decreto di acquisizione sanante ex art. 42‑bis D.P.R. n. 327/2001 relativo a una servitù di acquedotto su aree di proprietà del ricorrente. Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, l'inapplicabilità della riduzione dei termini (art. 119 c.p.c.) al procedimento dinanzi al TSAP e che la riproposizione davanti al giudice competente fosse un nuovo giudizio escludendo la diminuzione dei termini; denunciava altresì carenza motivazionale in relazione al diniego di rimessione in termini.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione del TSAP. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le censure: il termine per la riassunzione/riproposizione era perentorio e ridotto per effetto della disciplina processuale amministrativa (applicazione combinata delle norme sulla traslatio e della riduzione dei termini), la riassunzione avvenuta oltre il termine (oltre il 15 giugno 2016) risultava intempestiva e quindi il ricorso era inammissibile; la doglianza sul merito risarcitorio poteva essere affrontata mediante rettifica ex art. 204 R.D. n. 1175/1933 e non in Cassazione; l'istanza di rinvio per COVID è stata respinta per mancata prova di assoluta impossibilità. Condanna alle spese a carico del ricorrente e statuizione sul contributo unificato secondo D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. n. 327/2001, art. 42‑bis
Norma che disciplina l'acquisizione sanante di servitù di acquedotto, titolo della decisione amministrativa impugnata; la pronuncia riguarda l'impugnazione di un decreto adottato ex art. 42‑bis.
art. 119 c.p.c.
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della riduzione alla metà dei termini processuali prevista per il processo amministrativo, con conseguente dimezzamento del termine per impugnare e della finestra per la riassunzione/riproposizione; ciò ha inciso sul computo del termine per riassumere il giudizio davanti al TSAP.
art. 11 c.p.a.
Applicato per verificare la correttezza della traslazione del giudizio (riassunzione/riproposizione) dal giudice incompetente al giudice competente; ha consentito di valutare se il termine per la riassunzione fosse stato rispettato.
D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), art. 1:1
Riferimento normativo alla disciplina del processo amministrativo che stabilisce i limiti temporali perentori per la riproposizione delle cause avviate presso giudice non munito di giurisdizione; utilizzato per confermare il termine inderogabile per la riassunzione.
art. 112 c.p.c.
Citato nella parte relativa all'omessa pronuncia sul punto della domanda risarcitoria; la Corte osserva che eventuali omissioni possono essere sanate con gli strumenti ordinari (rettificazione) e non con il ricorso per cassazione.
art. 204 R.D. n. 1175/1933
Strumento indicato dalla Corte per ottenere la rettificazione dell'omessa pronuncia su parte della domanda (eventuale carenza motivazionale limitata) invece del ricorso in Cassazione.
art. 37 c.p.c.
Norma sulla rimessione in termini; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata motivi adeguatamente il diniego della rimessione, quindi la censura è infondata.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13
Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- Se un giudice iniziale si dichiara privo di giurisdizione e la causa va riassunta davanti al giudice competente, occorre rispettare i termini perentori di riassunzione/riproposizione previsti dalla disciplina sulla traslatio; tali termini possono essere ridotti dalla normativa sul processo amministrativo (dimezzamento dei termini).
- La riduzione dei termini (art. 119 c.p.c. o corrispondente disciplina processuale amministrativa) si applica anche quando la riassunzione avviene davanti a un giudice speciale come il TSAP, e non può essere elusa sostenendo che si tratti di un "nuovo giudizio" quando la norma sulla traslatio disciplina il caso.
- La mancata riassunzione/riproposizione nei termini perentori determina l'inammissibilità della domanda principale (es. annullamento dell'atto amministrativo impugnato) e la formazione del giudicato sulla decisione di primo giudice incompetente.
- Per eventuali omissioni di pronuncia su questioni accessorie (es. danno risarcitorio), la via corretta è la rettificazione o i rimedi ordinari (es. art. 204 R.D. n.1175/1933), non necessariamente il ricorso per cassazione.
- Le istanze di rinvio dell'udienza per ragioni di pandemia devono essere motivate da una impossibilità assoluta comprovata; la mera vulnerabilità per età non è di per sé sufficiente.
- In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi (es. ulteriore contributo unificato) secondo la normativa vigente.
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