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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2156/2021 del 01/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 71/2019 che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso riassunto dinanzi a quel giudice contro il decreto di acquisizione sanante ex art. 42‑bis D.P.R. n. 327/2001 relativo a una servitù di acquedotto su aree di proprietà del ricorrente. Il ricorrente sosteneva, tra l'altro, l'inapplicabilità della riduzione dei termini (art. 119 c.p.c.) al procedimento dinanzi al TSAP e che la riproposizione davanti al giudice competente fosse un nuovo giudizio escludendo la diminuzione dei termini; denunciava altresì carenza motivazionale in relazione al diniego di rimessione in termini.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso e conferma la decisione del TSAP. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate le censure: il termine per la riassunzione/riproposizione era perentorio e ridotto per effetto della disciplina processuale amministrativa (applicazione combinata delle norme sulla traslatio e della riduzione dei termini), la riassunzione avvenuta oltre il termine (oltre il 15 giugno 2016) risultava intempestiva e quindi il ricorso era inammissibile; la doglianza sul merito risarcitorio poteva essere affrontata mediante rettifica ex art. 204 R.D. n. 1175/1933 e non in Cassazione; l'istanza di rinvio per COVID è stata respinta per mancata prova di assoluta impossibilità. Condanna alle spese a carico del ricorrente e statuizione sul contributo unificato secondo D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 327/2001, art. 42‑bis

    Norma che disciplina l'acquisizione sanante di servitù di acquedotto, titolo della decisione amministrativa impugnata; la pronuncia riguarda l'impugnazione di un decreto adottato ex art. 42‑bis.

  • art. 119 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della riduzione alla metà dei termini processuali prevista per il processo amministrativo, con conseguente dimezzamento del termine per impugnare e della finestra per la riassunzione/riproposizione; ciò ha inciso sul computo del termine per riassumere il giudizio davanti al TSAP.

  • art. 11 c.p.a.

    Applicato per verificare la correttezza della traslazione del giudizio (riassunzione/riproposizione) dal giudice incompetente al giudice competente; ha consentito di valutare se il termine per la riassunzione fosse stato rispettato.

  • D.Lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), art. 1:1

    Riferimento normativo alla disciplina del processo amministrativo che stabilisce i limiti temporali perentori per la riproposizione delle cause avviate presso giudice non munito di giurisdizione; utilizzato per confermare il termine inderogabile per la riassunzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Citato nella parte relativa all'omessa pronuncia sul punto della domanda risarcitoria; la Corte osserva che eventuali omissioni possono essere sanate con gli strumenti ordinari (rettificazione) e non con il ricorso per cassazione.

  • art. 204 R.D. n. 1175/1933

    Strumento indicato dalla Corte per ottenere la rettificazione dell'omessa pronuncia su parte della domanda (eventuale carenza motivazionale limitata) invece del ricorso in Cassazione.

  • art. 37 c.p.c.

    Norma sulla rimessione in termini; la Corte ha ritenuto che la decisione impugnata motivi adeguatamente il diniego della rimessione, quindi la censura è infondata.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Norma sul contributo unificato: la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Se un giudice iniziale si dichiara privo di giurisdizione e la causa va riassunta davanti al giudice competente, occorre rispettare i termini perentori di riassunzione/riproposizione previsti dalla disciplina sulla traslatio; tali termini possono essere ridotti dalla normativa sul processo amministrativo (dimezzamento dei termini).
  • La riduzione dei termini (art. 119 c.p.c. o corrispondente disciplina processuale amministrativa) si applica anche quando la riassunzione avviene davanti a un giudice speciale come il TSAP, e non può essere elusa sostenendo che si tratti di un "nuovo giudizio" quando la norma sulla traslatio disciplina il caso.
  • La mancata riassunzione/riproposizione nei termini perentori determina l'inammissibilità della domanda principale (es. annullamento dell'atto amministrativo impugnato) e la formazione del giudicato sulla decisione di primo giudice incompetente.
  • Per eventuali omissioni di pronuncia su questioni accessorie (es. danno risarcitorio), la via corretta è la rettificazione o i rimedi ordinari (es. art. 204 R.D. n.1175/1933), non necessariamente il ricorso per cassazione.
  • Le istanze di rinvio dell'udienza per ragioni di pandemia devono essere motivate da una impossibilità assoluta comprovata; la mera vulnerabilità per età non è di per sé sufficiente.
  • In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi aggiuntivi (es. ulteriore contributo unificato) secondo la normativa vigente.

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