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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03256/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fittavoli)

La controversia

Alcuni affittuari di un fondo agricolo chiedevano l’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 42 del testo unico espropri in conseguenza dell’occupazione d’urgenza e della successiva acquisizione del terreno per la realizzazione di un raccordo autostradale. Deducevano di aver coltivato il fondo in affitto sino all’occupazione avvenuta nel novembre 2007 e che, per effetto dei lavori e dell’immissione in possesso, erano stati costretti ad abbandonare i terreni con radicale compromissione dell’attività agricola. La Corte d’appello aveva respinto la domanda ritenendo che i ricorrenti avessero provato solo la pendenza del contratto di affitto alla data del verbale di immissione in possesso, ma non l’effettiva interruzione della coltivazione, ponendo così a loro carico la prova del pregiudizio. In cassazione i ricorrenti denunciavano, con il primo motivo, la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il verbale di immissione in possesso faceva presumere la perdita della disponibilità del bene e, quindi, delle facoltà di godimento anche dell’affittuario; con il secondo motivo lamentavano l’omesso esame di fatti decisivi, relativi ai verbali di consegna dei lavori e all’ammissione dell’immissione in possesso da parte della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in presenza di verbale di immissione in possesso conseguente a decreto di occupazione d’urgenza, opera una presunzione relativa di effettivo impossessamento del bene da parte della p.a. e di perdita delle facoltà di godimento per il proprietario; tale presunzione si estende, per coerenza, anche all’affittuario del fondo agricolo, titolare del godimento del bene produttivo. Ne consegue che il giudice di merito avrebbe dovuto presumere iuris tantum la perdita delle facoltà di godimento in capo ai fittavoli, valorizzando eventualmente la prova contraria, mentre erroneamente aveva imposto ai ricorrenti di dimostrare di essere stati costretti a interrompere la coltivazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell’onere della prova; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito ne abbia fatto falsa applicazione, ponendo a carico dei fittavoli la prova di un fatto che, in presenza del verbale di immissione in possesso, doveva invece essere presunto salvo prova contraria.

  • art. 42 d.lgs. n. 327/2001

    costituisce il fondamento della domanda di indennità aggiuntiva avanzata dagli affittuari del fondo espropriato o occupato.

  • art. 20 l. n. 865/1971

    il verbale di immissione in possesso redatto a seguito del decreto di occupazione d’urgenza fa presumere l’effettivo impossessamento dell’immobile da parte della p.a. beneficiaria dell’occupazione.

  • art. 1615 c.c.

    definisce il godimento della cosa produttiva attribuito all’affittuario; la perdita delle facoltà di godimento del proprietario comporta, in caso di affitto, la perdita delle stesse facoltà anche in capo all’affittuario.

Massime di principio

  • In tema di occupazione temporanea e d’urgenza di un bene immobile per la realizzazione di un’opera pubblica, il verbale di immissione in possesso conseguente al decreto di occupazione costituisce prova presuntiva dell’effettiva presa di possesso da parte dell’amministrazione e della conseguente perdita delle facoltà di godimento in capo al soggetto che del bene aveva la disponibilità.
  • La presunzione derivante dal verbale di immissione in possesso ha natura relativa: la pubblica amministrazione può fornire prova contraria della mancata effettiva presa di possesso, mentre il privato può dimostrare il pregiudizio effettivamente subito nel periodo di indisponibilità giuridica del bene.
  • Quando il bene occupato è concesso in affitto agrario, la perdita delle facoltà di godimento del proprietario si riflette sull’affittuario, il quale è titolare del godimento della cosa produttiva; pertanto il giudice deve applicare la medesima presunzione anche alla posizione del fittavolo.
  • È erronea l’impostazione del giudice di merito che richieda al fittavolo di provare positivamente di essere stato costretto a cessare la coltivazione, se il verbale di immissione in possesso è già idoneo a far presumere la perdita del godimento del fondo, salvo prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieProvePossessoEspropriazione forzata
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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