Cassazione Civile, Ordinanza n. 32243/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte processuale)
La controversia
La parte istante ha chiesto la correzione di un'ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto contro di lei, assumendo che vi fosse un errore materiale nella parte in cui la Corte aveva indicato come unica ricorrente la cooperativa edilizia condannata alle spese. Secondo l'istanza, il ricorso originario sarebbe stato proposto non solo dalla cooperativa, ma anche personalmente da due soci, e quindi la condanna alle spese avrebbe dovuto riguardare anche loro. La Corte ha però verificato che il ricorso era stato effettivamente proposto dalla cooperativa in persona del legale rappresentante pro tempore; i due nominativi erano indicati soltanto nella qualità di soci. La questione sottoposta alla Corte riguardava dunque la sussistenza o meno di un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e, in via conseguente, la possibilità di porre spese del procedimento di correzione a carico di una parte soccombente.
La decisione
La Corte ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale, ritenendo insussistente l'errore denunciato: il ricorso originario risultava proposto dalla sola cooperativa edilizia, tramite il suo legale rappresentante, mentre i soci erano menzionati soltanto come tali e non come ricorrenti in proprio. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando il principio secondo cui tale procedimento ha natura sostanzialmente amministrativa e non può dar luogo a soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali nel provvedimento della Corte di cassazione, ma solo quando vi sia una divergenza meramente formale e percepibile ictu oculi tra pensiero decisorio ed espressione letterale.
artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull'assetto sostanziale degli interessi regolato dal provvedimento da correggere.
non è applicabile al procedimento di correzione degli errori materiali, perché in tale sede non si configura una situazione di soccombenza.
Massime di principio
- L'errore materiale è emendabile solo quando riguardi la manifestazione esterna del pensiero del giudice e si risolva in una svista immediatamente percepibile, senza incidere sulla sostanza della decisione.
- Nel procedimento di correzione di errori materiali non possono essere poste spese a carico di una parte, poiché manca una vera soccombenza processuale ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
- Quando un ricorso è proposto da un ente collettivo in persona del legale rappresentante, l'indicazione dei soci o di altri soggetti nella qualità di appartenenti all'ente non comporta, di per sé, che costoro siano parti processuali in proprio.
Come è indicizzato
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