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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36731/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 luglio 2026 resa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la decisione. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 129 c.p.p., per il mancato proscioglimento. La Corte ha ritenuto la censura non deducibile: nel controllo sulla pena concordata il giudice verifica la legalità della pena e, dopo la rinuncia ai motivi di appello, la cognizione resta circoscritta ai motivi non rinunciati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il giudice d’appello, quando accoglie una richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello. L’inammissibilità è stata dichiarata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000 alla Cassa delle ammende. La pena d’appello, pari a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa, resta ferma. La decisione è stata deliberata il 6 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data06/07/2026, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., lapena veniva rideterminata, previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, conconferma nel resto.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta concorde con cui le parti hanno ottenuto la rideterminazione della pena in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di penaconcordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato peruna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza dicause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragionedell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbiarinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi nonoggetto di rinuncia.

    Quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello e la pena è concordata, il giudice d’appello non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; la sua cognizione è delimitata dai motivi non rinunciati.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. FrancescoPaolo Chioccarelli, difensore dell’imputato, articolando un unico motivo con cuiha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.,violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc.pen.

    La disposizione è indicata come norma in base alla quale la difesa ha formulato il motivo di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha giudicato la censura non deducibile nel caso concreto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso percassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione vapronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata,ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cuiprevisione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla primaparte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazionecamerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.

    La declaratoria di inammissibilità per difetto delle condizioni legittimanti il ricorso è pronunciata con procedura semplificata e non partecipata; tale disciplina speciale prevale sulla trattazione camerale partecipata prevista per i ricorsi che investono la motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avutoriguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa ravvisabili, appare conforme agiustizia stabilire in misura di euro cinquemila.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in euro 5.000, tenuto conto della natura dei motivi e dei profili di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito su concorde richiesta di pena, il giudice verifica la legalità della pena concordata; non può modificare il negozio processuale, ma può accogliere o rigettare la richiesta.
  • Quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non rinunciati. In tale situazione, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove.
  • Se il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto delle condizioni legittimanti, la declaratoria può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.; tale disciplina è speciale rispetto alla trattazione camerale partecipata prevista per i ricorsi che investono la motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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