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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32979/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra due sentenze irrevocabili: una relativa a reati in materia di stupefacenti, anche associativi, commessi nel 1999, e una relativa a un delitto in materia di stupefacenti e alla detenzione e messa in circolazione di banconote false, commessi nel 2007. Con la stessa ordinanza era stato revocato l'indulto concesso in relazione alla prima condanna, poiché i reati oggetto della seconda sentenza erano stati commessi nel quinquennio previsto dalla legge. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della continuazione. Il ricorrente non aveva tuttavia indicato elementi specifici e concreti dai quali desumere l'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva motivato il diniego valorizzando la significativa distanza temporale tra i fatti, la commissione in concorso con soggetti diversi e l'eterogeneità del reato relativo alle banconote false rispetto al reato di stupefacenti; inoltre, il giudice della cognizione aveva già escluso l'unitarietà del disegno criminoso tra i due reati commessi nel 2007. Il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, sostenendo che il giudice avesse considerato, per la revoca dell'indulto, la pena di anni due e mesi sei applicata per il reato continuato comprendente i capi C e H. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato limitatamente al capo C, poiché per tale delitto la pena detentiva concretamente inflitta non era inferiore a due anni, soglia richiesta per la revoca dell'indulto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo, perché non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza impugnata e non allegava elementi fattuali concreti idonei a dimostrare che, sin dalla commissione del primo reato, fossero stati concepiti i successivi episodi nelle loro connotazioni fondamentali. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, quanto al reato di cui al capo C, rilevando che la pena detentiva concretamente applicata per tale delitto soddisfaceva la soglia minima prevista per la revoca dell'indulto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina il riconoscimento, in sede esecutiva, della continuazione tra reati oggetto di sentenze irrevocabili; la sua applicazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006

    Prevede, ai fini della revoca dell'indulto, che il delitto non colposo commesso nel periodo rilevante sia stato punito in concreto con pena detentiva non inferiore a due anni.

  • art. 616 c.p.p.

    Costituisce la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso, che costituisce una questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o inadeguata.
  • L'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'unicità del disegno criminoso grava sul condannato che chieda l'applicazione della continuazione in sede esecutiva.
  • La mera contiguità cronologica dei reati o l'identità o analogia dei relativi titoli non dimostrano, da sole, l'unicità del disegno criminoso, potendo invece costituire indici di abitualità criminosa o di sistematica e contingente commissione di illeciti.
  • L'unicità del disegno criminoso presuppone che, almeno nelle connotazioni fondamentali, i successivi reati siano stati concepiti sin dalla commissione del primo episodio, sulla base di una deliberazione non generica ma generale.
  • La significativa distanza temporale tra i reati, la loro commissione in concorso con soggetti diversi e l'eterogeneità delle fattispecie costituiscono elementi idonei a escludere l'unicità del disegno criminoso, se valorizzati con motivazione logica.
  • Ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 241 del 2006, rileva la pena detentiva concretamente inflitta per il delitto non colposo che determina la revoca; la soglia legale è integrata quando tale pena non sia inferiore a due anni.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioniContinuazione
RamiParte generaleProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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