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Sentenza

Sentenza n. 1864/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti dei seguenti atti e provvedimenti: - provvedimento di rigetto del visto d’ingresso per motivi di studio, Prot. n. 952 del 25 settembre 2025, notificato in data 26 settembre 2025, emanato dall’Ambasciata d’Italia a Beirut; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto formulando incidentalmente domanda di istanza di revoca in autotutela e contestuale istanza cautelare.

Giustizia amministrativa202514752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per motivi di studio emanato dall’Ambasciata d’Italia a Beirut

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il diniego del visto per studio deducendo, in particolare, l’illegittimità della valutazione del requisito economico e della conoscenza linguistica. Quanto alla situazione economica, ha sostenuto che l’Amministrazione avesse richiesto una generica e indeterminata capienza patrimoniale, anziché verificare la disponibilità dei mezzi di sussistenza secondo la soglia normativa applicabile, pari a 534,41 euro mensili e 6.947,33 euro annuali per l’anno accademico 2025-2026. Ha inoltre rilevato la copiosa documentazione prodotta e la rilevanza, ai fini della solidità della provvista, dei redditi degli altri familiari. Quanto alla conoscenza linguistica, ha contestato la valutazione effettuata dall’Amministrazione degli Esteri, deducendo che l’accertamento del livello linguistico necessario alla frequenza dei corsi spettasse al Ministero dell’Università e che l’eventuale valutazione del rischio migratorio dovesse fondarsi su indici oggettivi, chiari e concomitanti. È stato inoltre rilevato che l’Amministrazione non aveva eseguito il riesame disposto nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondati i motivi relativi alla valutazione del requisito economico, osservando che la disponibilità finanziaria deve essere verificata sulla base degli importi normativamente individuati per i mezzi di sussistenza, e non mediante il riferimento a una generica capienza patrimoniale. È sufficiente dimostrare la possibilità di mantenersi con i mezzi disponibili durante il primo anno di corso, anche considerando la possibilità di svolgere un lavoro regolare a tempo parziale; la verifica dei mezzi per gli anni successivi compete alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno. I redditi degli altri familiari, pur non essendo direttamente computabili per il superamento della soglia, devono essere considerati per valutare l’effettività e la solidità della provvista economica. Nel caso concreto l’istruttoria e la motivazione sull’insussistenza del requisito economico sono state ritenute insufficienti, anche alla luce della documentazione prodotta. Quanto alla conoscenza linguistica, il TAR ha ribadito che il Ministero dell’Università accerta il possesso del livello necessario alla frequenza dei corsi, mentre l’Amministrazione degli Esteri può svolgere verifiche linguistiche limitatamente all’individuazione di oggettivi indici di rischio migratorio; tali indici devono essere chiari, oggettivi e concomitanti. Ha inoltre rilevato il mancato riesame da parte dell’Amministrazione, rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese e competenze di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il mancato adempimento dell’Amministrazione al riesame disposto nella fase cautelare è stato considerato dal giudice ai fini della decisione.

  • lett. B) del punto 15 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011

    Individua la disciplina dei mezzi economici di sussistenza richiesti per il visto d’ingresso per studio.

  • punto 2, parte II, della Circolare MIUR 15 aprile 2025

    Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali

    Fissa, per l’anno accademico 2025-2026, la soglia dei mezzi economici di sussistenza da dimostrare per il soggiorno per studio.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base per l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte.

Massime di principio

  • Nel procedimento di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, la valutazione dei mezzi economici deve essere effettuata sulla base della soglia normativa dei mezzi di sussistenza applicabile al periodo di riferimento, e non mediante il ricorso a un requisito indeterminato di capienza patrimoniale.
  • Per il rilascio del visto per studio è sufficiente che l’interessato dimostri la disponibilità dei mezzi necessari al mantenimento durante il primo anno del corso; la verifica dei mezzi relativi agli anni successivi spetta alla Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.
  • I redditi dei familiari, pur non essendo direttamente computabili ai fini del superamento della soglia individuale dei mezzi di sussistenza, devono essere considerati per valutare l’effettività e la solidità complessiva della provvista economica.
  • L’accertamento del livello linguistico necessario e sufficiente alla frequenza dei corsi spetta al Ministero dell’Università; l’Amministrazione degli Esteri può valutare la conoscenza linguistica ai soli fini dell’individuazione di un rischio migratorio, che deve risultare da indici oggettivi, chiari e concomitanti.
  • Il diniego del visto per studio è illegittimo quando l’Amministrazione fonda l’insussistenza del requisito economico su un’istruttoria insufficiente e su una motivazione non coerente con la documentazione prodotta dall’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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