Cassazione Penale, Sentenza n. 47370/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/02/2023 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Il ricorrente ha denunciato la tardiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza (notificato al difensore il 24/02/2023, cioè a meno di dieci giorni dall'udienza del 28/02/2023), lamentando violazione degli artt. 127, 179, 181 e 678 c.p.p. e deducendo la nullità della decisione o, quanto meno, la nullità relativa per mancato rispetto del termine di preavviso. Il difensore aveva inoltre depositato via PEC il 27/02/2023 istanza di rinvio, tempestivamente eccependo la tardività della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la notifica al difensore in data 24/02/2023 fosse effettuata oltre il termine dei dieci giorni previsti dagli artt. 678 e 127 c.p.p., con conseguente nullità a regime intermedio dell'atto che definisce il procedimento. Tale nullità era stata tempestivamente eccepita dal difensore mediante istanza di rinvio depositata via PEC il 27/02/2023. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Norme richiamate
Fissa il termine di preavviso per la notifica degli atti alle parti; nel caso di specie è richiamato per la regola dei dieci giorni liberi prima dell'udienza.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola la notifica al difensore domiciliatario; la Corte osserva che la notifica al difensore non sanifica la tardività dell'avviso quando essa è stata eseguita oltre il termine utile per consentire l'informazione del destinatario ultimo.
Norma specifica sul procedimento di esecuzione/sorveglianza che richiede il termine di preavviso di dieci giorni per l'avviso d'udienza; la sua inosservanza determina nullità a regime intermedio del provvedimento che decide.
Disciplina la nullità assoluta per l'omessa citazione; la Corte distingue l'omessa citazione (nullità assoluta) dall'intempestiva notifica che determina invece una nullità a regime intermedio.
Riguarda le nullità relative; la Corte afferma che l'intempestiva notifica può determinare una nullità relativa/intermedia che va eccepita tempestivamente per ottenere la rinnovazione dell'avviso.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso d'udienza al difensore effettuata oltre il termine stabilito (dieci giorni prima dell'udienza nel procedimento di esecuzione/sorveglianza) determina una nullità a regime intermedio del provvedimento che decide le richieste; non si tratta di nullità assoluta salvo omissione totale della citazione.
- La tardività della notifica al domiciliatario non viene sanata solo dalla notifica al difensore se l'avviso è stato comunque effettuato oltre il termine utile per permettere l'informazione del destinatario finale.
- L'eccezione di tardiva notifica deve essere sollevata tempestivamente (ad es. con istanza di rinvio prima dell'udienza, preferibilmente con deposito PEC e conservazione delle ricevute) per obbligare il giudice a rinnovare l'avviso; la mancata eccezione può comportare la convalida del procedimento.
- In caso di nullità a regime intermedio adeguatamente eccepita, il giudice deve annullare il provvedimento impugnato e disporre la rinnovazione dell'avviso e della valutazione nel nuovo giudizio anziché limitarsi a concedere un termine integrativo.
- Nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza si deve porre particolare attenzione al rispetto dei termini di comunicazione alle parti e ai difensori: i difensori devono vigilare sulla tempestività e agire immediatamente se la notifica è tardiva.
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