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Sentenza

Sentenza del 08/11/2021 n. 152 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contenzioso riguarda la disconoscimento della deducibilità di costi rappresentati da fatture emesse da vari artigiani (in particolare dal sig. . e da altri fornitori), ritenute dall'Ufficio inesistenti o generiche. Le contestazioni si fondano sulla descrizione generica delle prestazioni in fattura, sull'assenza di documentazione di supporto (contratti, dettagli dei lavori, documentazione di pagamento), su elementi indiziari relativi all'attività dei fornitori (assenza di dipendenti, utenze, acquisti di materiale, clientela limitata), sulla mancata comunicazione dell'eventuale subappalto e sulla circostanza che molte fatture erano emesse il 31 dicembre e i pagamenti sarebbero stati effettuati in contanti senza evidenza contabile. Il contribuente aveva chiesto l'acquisizione degli accertamenti emessi nei confronti dei fornitori e portato come elemento favorevole l'assoluzione penale definitiva degli imputati (sentenza irrevocabile "il fatto non sussiste" del Tribunale di Trieste n. 9/17), sostenendo che ciò dimostrerebbe la realtà delle prestazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto i ricorsi annullando il recupero IVA ma confermando il resto degli accertamenti. In appello il contribuente ha chiesto la riforma della sentenza; il Collegio d'appello ha riunito i procedimenti e ha respinto gli appelli, ritenendo gli elementi forniti dall'Ufficio idonei a escludere la deducibilità dei costi: descrizioni invoice generiche in violazione dell'art. 21, c.2, lett. g) DPR 633/72, mancanza di documentazione contrattuale e di prova dei pagamenti, profili indiziari sull'anomala struttura fiscale dei fornitori, fatture tutte datate 31 dicembre e pagamenti in contanti non tracciati. Il Collegio ha inoltre ritenuto non necessaria l'acquisizione degli accertamenti nei confronti dei fornitori e ha affermato che l'assoluzione penale non vincola il giudice tributario, il quale deve valutare autonomamente le prove. Conseguenza: appelli respinti e conferma delle sentenze di primo grado; spese di lite del grado di appello compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 21, comma 2, lett. g)

    La fattura deve contenere indicazioni sufficienti a individuare natura, quantità e qualità della prestazione; descrizioni generiche non consentono di dimostrare l'effettività e l'inerenza della prestazione ai fini dell'IVA e della deducibilità.

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi (t.u.i.r.) - principio di inerenza e onere della prova

    Secondo la disciplina richiamata e consolidata dalla giurisprudenza, l'onere di dimostrare i presupposti dei costi deducibili (inerenza, efficacia ai fini della produzione dei ricavi, tracciabilità) incombe sul contribuente.

  • Cassazione, ordinanza 04 marzo 2020, n. 6028

    Conferma il principio secondo cui l'onere della prova dell'inerenza del costo grava sul contribuente; la giurisprudenza di legittimità è richiamata per sostenere l'onere probatorio del contribuente.

  • Cassazione, ordinanza n. 4645 del 21.02.2020

    Il giudice tributario non è vincolato dalle imputazioni o dagli esiti del processo penale; può però valutare le prove emerse in sede penale, ma deve formare un proprio convincimento autonomo.

Massime di principio

  • L'onere di provare la realtà, la quantità, la qualità e l'inerenza delle prestazioni fatturate grava sul contribuente: occorrono contratti, descrizioni dettagliate dei lavori e documentazione che colleghi le operazioni all'attività produttiva di ricavi.
  • Fatture con diciture generiche o prive di elementi identificativi (natura, quantità, dettagli) sono facilmente disattese dall'Amministrazione e dal giudice tributario ai fini della deducibilità o della detrazione IVA.
  • La mancanza di documentazione di pagamento o l'indicazione di pagamenti in contanti non tracciati indebolisce fortemente la prova della sussistenza e regolarità delle operazioni.
  • L'assoluzione penale non comporta automaticamente l'accoglimento delle deduzioni fiscali: il giudice tributario valuta autonomamente le prove e non è vincolato dall'esito penale.
  • La richiesta di acquisizione di accertamenti fiscali emessi nei confronti di terzi è rilevante solo se può fornire elementi probatori diretti circa la realtà o l'inerenza delle operazioni; non è ammissibile come automatica strada di esonero dell'onere probatorio del contribuente.
  • La circostanza di fatture emesse tutte alla fine dell'anno (es. 31 dicembre) e l'assenza di attività economica compatibile del fornitore (assenza di acquisti/materiale, utenze, dipendenti, clientela) sono indizi valutabili negativamente dal giudice tributario.

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