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Sentenza

Sentenza del 08/11/2021 n. 1350 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

XX srl ha chiesto il rimborso delle somme versate (283.056 € per Verona; 289.867 € per Vicenza) per il rilascio degli "elenchi dei soggetti presenti nelle formalità di un dato giorno", sostenendo che il d.l. 262/2006 (convertito con legge 286/2006) aveva aumentato la tariffa da un importo per pagina a 4 € per soggetto in contrasto con l'art. 6 della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (che porrebbe un limite massimo ai costi riaddebitabili). La società ha prodotto anche stralci di CTU disposti in giudizio civile che stimavano costi molto inferiori (es. 0,16-0,20 € per nominativo) e ha chiesto, in mancanza di prove complete, l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio tributario.

La decisione

I ricorsi in riassunzione sono stati rigettati. La Commissione ha ritenuto prevalente l'orientamento della Corte di Cassazione (sent. 5009/2020 e precedenti), secondo cui l'art. 6 della direttiva 2003/98/CE non è direttamente applicabile nella fattispecie per mancanza dei requisiti di precisione e "incondizionatezza" e quindi non consente la disapplicazione della normativa nazionale che ha fissato la tariffa. Inoltre la Commissione ha ritenuto che la parte contribuente non abbia assolto all'onere probatorio circa l'eccessività della tariffa (e che la produzione parziale delle perizie svolte nel giudizio civile la rendesse inutilizzabile nel presente processo). Per questi motivi sono state confermate le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali di Verona e Vicenza e rigettati i ricorsi originari. XX srl è stata condannata alle spese del giudizio di riassunzione, liquidate in 3.000 € a favore di ciascuna direzione provinciale.

Norme richiamate

  • d.l. n. 262/2006, art. 2, comma 65, lett. c)

    Ha fissato la misura della tassa/ipotecaria per il rilascio della documentazione ipocatastale; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tale norma ratione temporis nonostante i richiami alla direttiva comunitaria.

  • Legge di conversione n. 286/2006

    Ha convertito il d.l. 262/2006; richiamata come fonte normativa che ha modificato la tariffazione in esame.

  • Direttiva 2003/98/CE, art. 6

    Prevede criteri generali sui costi riaddebitabili per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La Corte e la Commissione hanno ritenuto che l'art. 6 non sia sufficientemente preciso e "incondizionato" per avere efficacia diretta e consentire la disapplicazione della normativa nazionale; quindi non può essere applicato direttamente per rideterminare la tariffa.

  • d.lgs. n. 36/2006

    Richiamato come normativa che legittimava l'Agenzia a riscuotere le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali; la Corte ha ritenuto che detta normativa non potesse essere disapplicata sulla base della direttiva invocata.

  • d.lgs. 546/1992, art. 63 e art. 15, comma 1

    Art.63: procedura di riassunzione in cui sono stati promossi i ricorsi. Art.15, comma 1: disposizione che autorizza la condanna alle spese di giudizio; la Commissione ha condannato la società al rimborso delle spese di riassunzione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4 e art. 360, comma 1, n. 4

    Richiamati dalla Cassazione per censurare motivazioni delle decisioni di merito (insufficiente percorso argomentativo), risultando in alcuni casi causa di annullamento e rinvio per carenza motivazionale.

Massime di principio

  • In giudizio tributario l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa restitutoria grava sul contribuente: se non dimostra l'eccessività del tributo, il rimborso non è riconosciuto.
  • Le direttive UE non sempre sono direttamente applicabili davanti al giudice nazionale: occorre che le disposizioni della direttiva siano abbastanza precise e incondizionate (self-executing) per consentire la disapplicazione della normativa interna.
  • Il giudice tributario non può rideterminare equitativamente tariffe o tributi in assenza di una norma che gli attribuisca tale potere; la rideterminazione 'equitativa' è preclusa nel processo tributario.
  • La semplice produzione parziale di perizie o stralci di CTU svolte in altri giudizi può renderle inutilizzabili: perizie e prove vanno depositate integralmente se si intende farne valere il contenuto.
  • Quando la Corte di Cassazione fissa un principio interpretativo in materia tributaria, le commissioni in riassunzione devono uniformarsi a tale orientamento e riesaminare la controversia alla luce dei criteri indicati dalla Suprema Corte.
  • L'Amministrazione pubblica non può essere obbligata a disapplicare una legge statale sulla base di una direttiva comunitaria non direttamente applicabile; il contribuente deve dimostrare in modo probatorio l'incongruità della pretesa fiscale rispetto al diritto comunitario.
  • La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio può essere presa in considerazione, ma essa non elimina l'onere probatorio a carico del contribuente: il giudice può ritenere necessaria una prova completa e specifica per rideterminare costi e tariffe.
  • La soccombenza in sede di riassunzione comporta la condanna alle spese processuali, anche in misura forfettaria stabilita dal giudice.

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