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Sentenza

Sentenza del 08/11/2021 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento tributario - Diritto al contraddittorio preventivo - Sussiste - Tipologia di accertamento - Non rileva - Invio questionario - Non sufficiente

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorso verteva sulla nullità dell'avviso di accertamento per violazione del diritto al contraddittorio preventivo. La sentenza affronta se il contribuente abbia diritto al contraddittorio prima di ricevere l'avviso e se modalità di svolgimento dell'accertamento (accesso in sito o verifica a tavolino) o l'invio di questionari/documenti possano sostituire tale contraddittorio.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l'esistenza di un generale diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, considerandolo corollario del dovere di collaborazione e della buona fede tra amministrazione e contribuente nonché del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Ha stabilito che l'assenza di tale contraddittorio comporta la nullità dell'avviso di accertamento. Il diritto sussiste anche quando non è previsto espressamente dalla legge o quando la legge sembra escluderlo; inoltre non rileva la modalità di verifica (accesso o a tavolino) e non è sufficiente il mero invio di questionari, richieste documentali o verbali per ritenere rispettato il contraddittorio.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana - diritto di difesa

    Il diritto al contraddittorio preventivo viene ricondotto al diritto di difesa costituzionalmente garantito; la sua violazione può comportare la nullità degli atti impugnati.

  • Normativa del procedimento e dell'accertamento tributario (riferimento generale)

    La pronuncia interpreta le norme procedimentali tributaria in senso estensivo: anche quando la legge non preveda espressamente il contraddittorio o sembri escluderlo, l'amministrazione è tenuta ad assicurarlo; le modalità di accertamento non esonerano dall'obbligo.

Massime di principio

  • Il contraddittorio preventivo è un diritto generale del contribuente e va garantito prima di emettere l'avviso di accertamento; la sua omissione può determinare la nullità dell'atto.
  • La forma dell'accertamento (accesso, verifica a tavolino, ecc.) non elimina l'obbligo di contraddittorio: la P.A. deve prevedere un momento effettivo di confronto con il contribuente.
  • Il semplice invio di questionari, richieste documentali o verbalizzazioni non è di per sé sufficiente a qualificarsi come contraddittorio preventivo effettivo.
  • Nei casi simili il contribuente può eccepire l'illegittimità/nullità dell'avviso per mancato contraddittorio e chiedere l'annullamento o l'annullamento consequenziale del provvedimento impugnato.
  • L'amministrazione dovrebbe documentare di aver offerto e dato concreta possibilità di confronto; l'assenza di prove sull'offerta del contraddittorio giova al contribuente in sede di impugnazione.
  • Per i contribuenti è buona pratica richiedere formalmente il contraddittorio e conservare le comunicazioni (PEC, raccomandate, protocolli) per poter dimostrare la mancanza di un effettivo confronto in caso di contenzioso.
  • Eventuali esigenze straordinarie (es. urgenza probatoria) vanno motivate e documentate dall'amministrazione; l'eccezione all'obbligo del contraddittorio, se invocata, dovrà essere provata e giustificata.

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