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Sentenza

Sentenza del 08/11/2021 n. 1325 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Definizione delle liti pendenti - Società a ristretta base partecipativa - Presunzione di distribuzione degli utili - Processo interrotto per fallimento - Inerzia del curatore - Riassunzione ad istanza dei soci - Legittima - Istanza di definizione da parte dei soci - Legittimazione attiva - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

processo tributario interrotto per intervenuto fallimento del contribuente; questione se la riassunzione del giudizio possa essere validamente promossa dal soggetto fallito in caso di inerzia del curatore e se lo stesso soggetto e i soci possano proporre istanza di definizione della lite, alla luce della presunzione di distribuzione degli utili per le società a ristretta base partecipativa

La decisione

la Corte ha ritenuto valida la riassunzione del giudizio da parte del soggetto fallito quando il curatore è rimasto inerte; ha altresì riconosciuto al soggetto fallito la legittimazione a proporre l'istanza di definizione della lite pendente. Analoga legittimazione è stata riconosciuta ai soci della società a ristretta base partecipativa, poiché la presunzione di distribuzione degli utili produce nei loro confronti effetti fiscali concreti e dunque interesse all'impugnazione e alla definizione del giudizio

Norme richiamate

  • norme sul fallimento e sulla riassunzione del processo (legge fallimentare / norme processuali)

    l'interruzione del processo per fallimento non esclude la possibilità che il soggetto fallito validamente riassuma il giudizio quando il curatore sia inerte; la legittimazione processuale può quindi operare in via concorrente

  • normativa tributaria e principi sulla presunzione di distribuzione degli utili per societa' a ristretta base partecipativa

    la presunzione di distribuzione degli utili alle persone fisiche socie attribuisce a questi ultimi un interesse concreto agli esiti dell'accertamento tributario rivolto alla societa', giustificando la loro legittimazione ad impugnare e a richiedere la definizione della lite

Massime di principio

  • Se il processo viene interrotto per fallimento, la riassunzione può essere validamente promossa dal soggetto fallito quando il curatore fallimentare rimanga inerte.
  • Il soggetto fallito è legittimato non solo a riassumere il giudizio ma anche a proporre istanza di definizione (es. transazione/accordo) della lite pendente, ove ricorrano le condizioni di inerzia del curatore.
  • I soci di societa' a ristretta base partecipativa hanno interesse a impugnare e a chiedere la definizione delle liti tributarie della societa' quando sussiste la presunzione di distribuzione degli utili che incide sulla loro posizione fiscale.
  • La verifica della legittimazione attiva si basa sugli effetti pratici dell'accertamento societario sui terzi (soci): non è necessaria una formale rappresentanza se sussiste un interesse concreto e immediato.
  • Per evitare incertezze procedurali, è opportuno che il curatore agisca tempestivamente; in sua inerzia, i soggetti interessati (fallito o soci) possono tempestivamente riassumere o chiedere la definizione del giudizio.

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