Sentenza del 08/11/2021 n. 2979 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Mancanza di obbligo di esibizione dell'originale della cartella di pagamento impugnata - Il giudice deve valutare la conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche originali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento (IRAP e IVA 2009) per presunte irregolarità della notifica e della documentazione probatoria: contestazione della ritualità della notifica (mancata relata, mancanza degli estremi del messo, luogo e completamento del procedimento di notificazione), identità del soggetto che avrebbe ricevuto l'atto (firma illeggibile e non riconducibile all'appellante), richiesta di esibizione dell'originale della cartella in presenza di copie fotostatiche senza certificazione di conformità, contestazione dell'aggio applicato dall'agente della riscossione e della misura delle sanzioni, e dedotto difetto di motivazione della cartella.
La decisione
Appello respinto; confermata la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso. La Commissione ha ritenuto regolare la notifica ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 sulla base della relata/avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella; ha ritenuto ammissibile la produzione di copie fotostatiche accompagnate da dichiarazione di conformità alle risultanze informatiche dell'agente di riscossione e ha precisato che, anche in assenza di una certificazione formale da pubblico ufficiale, il giudice deve valutare le specifiche contestazioni di difformità sulla base degli elementi disponibili e dell'attestazione dell'agente. La mancata indicazione delle generalità sul modello di avviso di ricevimento o la firma illeggibile non invalida automaticamente la notifica, essendo prevista la presunzione di regolarità dell'operato dell'ufficiale postale (art. 2700 c.c.) e la possibilità di sanatoria ex art. 156 c.p.c. Le sanzioni e l'aggio sono stati ritenuti correttamente calcolati; liquidate spese in favore dei resistenti.
Norme richiamate
D.P.R. 29.09.1973 n.602, art. 26
La prova del perfezionamento della notifica della cartella si desume dalla relata di notificazione e/o dall'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella; non è necessario produrre la copia della cartella stessa per provare la notifica.
Codice civile, art. 1335
Presunzione di conoscenza degli atti contenuta nella cartella di pagamento: la copia della cartella non è necessaria in presenza di detta presunzione, salvo prova contraria che dimostri l'impossibilità di prenderne cognizione.
Codice civile, art. 2719
Regola sulla contestazione della conformità delle copie agli originali: l'obbligato che contesta la conformità deve indicare specifiche difformità; il giudice valuta le contestazioni sulla base degli elementi istruttori disponibili.
D.L. 31.12.1996 n.669, art. 5, comma 5
Riferimento normativo citato in relazione alla dichiarazione di conformità delle copie prodotte dall'agente della riscossione rispetto alle risultanze informatiche in suo possesso.
Codice civile, art. 2700
Efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento quale atto pubblico redatto dall'ufficiale postale; l'accertamento preliminare sull'identità della persona che riceve l'atto spetta all'ufficiale postale e gode di tale efficacia probatoria.
Codice di procedura civile, art. 156
Possibilità di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto anche per atti impositivi, ivi comprese le cartelle di pagamento, quando dai fatti risulti che lo scopo della notificazione è stato comunque raggiunto.
D.P.R. 29.09.1973 n.600, art. 60
Richiamo normativo che collega le notificazioni fiscali alle norme del codice di procedura civile, rilevante per l'applicazione delle regole di sanatoria.
D.Lgs. n.471/1997, art. 13
Norma sulla misura delle sanzioni applicate: la Commissione ha ritenuto regolare l'applicazione della percentuale prevista (30%) per il calcolo delle sanzioni.
Legge n.212/2000, art. 7
Obbligo motivazionale degli atti tributari: la cartella contiene indicazioni sufficienti (dettaglio addebiti, anno, ente creditore) per considerare assolto l'onere informativo e motivazionale.
Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ. sez. VI, 11/10/2017 n.23902
Principio richiamato: se l'agente di riscossione produce copie fotostatiche con attestazione di conformità alle risultanze informatiche e l'obbligato contesta conformità, il giudice non può automaticamente escludere valore probatorio delle copie ma deve valutare le specifiche contestazioni e l'eventuale attestazione dell'agente.
Massime di principio
- La produzione in giudizio di copie fotostatiche/ricostruzioni informatiche della relata o dell'avviso di ricevimento, accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'agente di riscossione, è generalmente sufficiente a provare la notifica; il giudice deve valutare eventuali contestazioni specifiche di difformità e può utilizzare elementi presuntivi prima di richiedere l'originale.
- L'onere probatorio grava su chi contesta: occorre indicare specifiche difformità concrete (art. 2719 c.c.), non mere deduzioni generiche; senza elementi specifici la copia assistita da attestazione è affidabile.
- L'assenza delle generalità della persona che ha firmato l'avviso di ricevimento o la firma illeggibile non invalida automaticamente la notifica: l'accertamento preliminare sull'identità è compito dell'ufficiale postale e l'avviso gode di efficacia probatoria (art. 2700 c.c.); la nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo (art.156 c.p.c.).
- Il giudice non è obbligato a ordinare l'esibizione dell'originale cartella se sono state prodotte copie congrue e, soprattutto, attestazioni di conformità alle copie informatiche presenti negli archivi dell'agente della riscossione.
- Le questioni relative al calcolo di sanzioni e aggio richiedono deduzioni e conteggi alternativi specifici per essere ammesse: contestazioni generiche su misura o motivazione sono inammissibili.
- In casi analoghi, se il contribuente intende contestare la validità della notifica o la conformità documentale, deve proporre specifici mezzi di prova (perizia, comparazione documentale, elementi che dimostrino la non corrispondenza con gli archivi informatici) e non può limitarsi a censure generiche.
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