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Sentenza

Sentenza del 08/11/2021 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Savona

Accertamento - IRPEF - soci di società di persone - attribuzione del reddito di partecipazione ai sensi dell'art.5 TUIR in conseguenza del reddito di impresa accertato nei riguardi della società - legittimità - responsabilità dei soci non amministratori per colpa - sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva accertato il reddito d'impresa della società O T sas per il 2014 pari a euro 29.233,00 e, ai sensi dell'art. 5 TUIR, aveva imputato al ricorrente la sua quota di partecipazione (45%) pari a euro 13.155,00, mentre il ricorrente aveva dichiarato una perdita di euro -2.247,00. Il contribuente ha impugnato l'avviso contestando, in sintesi, la legittimità e la metodologia dell'accertamento (violazione e falsa applicazione dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973 in relazione agli artt. 39 c.1 lett. d) e 39 c.2, carenza dei presupposti per la determinazione induttiva del reddito), la sproporzione rispetto alla media di settore e la mancata realizzazione del reddito accertato. L'Ufficio, nel frattempo, ha rideterminato in autotutela il reddito del socio in funzione di una successiva definizione del reddito della società da parte della Direzione Provinciale di Genova.

La decisione

Il giudice ha ritenuto legittima, in linea di principio, l'attribuzione ai soci del reddito societario ai sensi dell'art. 5 TUIR, richiamando la ratio della Corte costituzionale (sent. n.201/2020) sul principio di trasparenza e la giurisprudenza di Cassazione sulla responsabilità per colpa dei soci non amministratori per omesso/insufficiente esercizio dei poteri di controllo. Sul piano del quantum, dato che la Direzione Provinciale di Genova aveva successivamente rideterminato il reddito della società (definito in euro 19.485), il ricorso è stato accolto in via parziale: il Tribunale ha disposto che l'Agenzia ridetermini il reddito e l'imposta del ricorrente sulla base di quanto definito per la società per l'anno 2014. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti o rigettati, e le spese processuali sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 TUIR

    Principio di trasparenza: le società di persone non costituiscono autonomo soggetto passivo IRPEF; il reddito d'impresa è imputato ai soci in base alle quote, indipendentemente dall'effettiva percezione.

  • d.P.R. 600/1973 art. 41-bis

    Norma richiamata dall'ufficio per le modalità di determinazione del reddito; il ricorrente denunciava falsa applicazione, ma il Tribunale ne ha ritenuto corretta l'applicazione alla luce della trasparenza fiscale.

  • d.P.R. 600/1973 art. 39

    Richiamata dal ricorrente relativamente ai presupposti per accertamento in base alle scritture contabili e per la determinazione induttiva; il Tribunale ha ritenuto che le ragioni dell'accertamento non fossero illegittime nel merito della pretesa tributaria verso il socio.

  • art. 1 TUIR

    Riferimento alla nozione di 'possesso' del reddito e alla discrezionalità del legislatore nel determinare i presupposti d'imposta per categorie reddituali, con la legittimazione dell'imputazione per trasparenza.

  • Corte Costituzionale, sent. 17.09.2020 n.201

    Conferma la legittimità del regime di imputazione per trasparenza delle società di persone: queste sono centri di determinazione del reddito da attribuire ai soci; l'imputazione per trasparenza è coerente con l'art. 53 Cost. e con la disciplina civilistica che attribuisce ai soci poteri di controllo.

  • Codice civile artt. 2261 e 2320

    Richiamati a fondamento civilistico dei poteri/doveri di controllo dei soci, giustificando fiscalmente l'imputazione del reddito ai soci stessi.

  • Cassazione, pronuncia n. 9637/2017

    Stabilisce che la colpa dei soci non amministratori consiste nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo, consultazione dei documenti contabili e richiesta del rendiconto; tale colpa può fondare responsabilità tributaria del socio.

  • Cassazione, sent. 2 marzo 1992 n. 2514 e SS.UU. 8 gennaio 1993 n. 125

    Giurisprudenza di riferimento che conferma l'immedesimazione fiscale tra società di persone e soci e l'irrilevanza, ai fini fiscali, di una soggettività distinta della società rispetto ai soci.

Massime di principio

  • Le società di persone sono fiscalmente 'trasparenti': il reddito d'impresa viene imputato ai soci pro quota e tassato in capo a essi indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili (art.5 TUIR e giurisprudenza costituzionale).
  • In caso di accertamento del reddito della società, il socio deve contestare le voci riguardanti la società nella sede e contro il soggetto competente (es. ricorso della società o impugnazione dell'atto relativo alla società); tuttavia l'imputazione al socio è validamente esperibile dall'Ufficio quando la società è fiscalmente trasparente.
  • I soci non amministratori possono essere ritenuti responsabili per 'colpa' se omettono od esercitano in modo insufficiente i poteri di controllo e di accesso ai documenti contabili; quindi è importante per i soci esercitare e documentare il controllo e richiedere rendiconti per difendersi da accertamenti.
  • Se la determinazione del reddito societario viene modificata o definita dalla Direzione Provinciale, le posizioni dei soci devono essere rideterminate conseguentemente: l'Ufficio può procedere a rettifiche in autotutela e il giudice può disporre l'adeguamento degli avvisi nei confronti dei soci.
  • Nel valutare la legittimità di accertamenti induttivi o basati su scritture, va verificato il rispetto dei presupposti procedurali e probatori previsti dal d.P.R. 600/1973 (art.39, art.41-bis); tuttavia il principio di trasparenza e la discrezionalità legislativa rendono legittime imputazioni pro quota purché sorrette da motivazione e riscontri.
  • In caso di controversia, la compensazione delle spese può essere disposta se il ricorso è solo parzialmente accolto e le questioni giuridiche risultano complesse.

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