Sentenza n. 6421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III, che aveva accolto il ricorso contro la graduatoria di una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di esperti amministrativo-contabili e aveva annullato gli atti impugnati
Esito
Favorevole al resistente (candidato selezionato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero e una candidata controinteressata hanno proposto separati appelli, poi riuniti, contro la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso del candidato collocato al sessantaquattresimo posto, con punteggio di 73,5. In primo grado il candidato aveva dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 5, comma 3, fase A), punto d), dell’avviso, sostenendo che gli spettassero 1,5 punti per il dottorato di ricerca in Discipline economiche, aziendali e metodi quantitativi, corredato da una tesi ritenuta attinente al profilo di esperto amministrativo-contabile; dall’altro, la violazione dell’art. 5, comma 3, fase A), punto a), dell’avviso, nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta irrazionalità, contestando il punteggio di 12/20 attribuito per la formazione professionale e sostenendo che il proprio curriculum, comparato con quello di altri candidati, avrebbe dovuto ricevere una valutazione maggiore. Il TAR aveva ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando l’illegittima mancata attribuzione del punteggio per il dottorato, e il secondo motivo, ritenendo imperscrutabile e manifestamente illogico il giudizio della commissione sulla formazione professionale. Gli appellanti hanno contestato, in particolare, l’erronea sovrapposizione del giudice di primo grado alle valutazioni tecniche della commissione e la riduzione della formazione professionale ai soli titoli accademici.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito e accolto entrambi gli appelli, riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso di primo grado. Ha confermato, quanto al dottorato, che il titolo e la relativa tesi apparivano astrattamente attinenti al profilo e che la mancata attribuzione degli 1,5 punti non risultava motivata né ricostruibile, sicché l’amministrazione avrebbe dovuto procedere alla rettifica del punteggio da 73,5 a 75 e al conseguente riposizionamento in graduatoria. Tale rettifica, tuttavia, non era di per sé idonea a incidere sull’esito della controversia, poiché non avrebbe consentito al candidato di raggiungere l’ultima posizione utile per la contrattualizzazione. Il Collegio ha invece escluso la fondatezza del secondo motivo. Ha rilevato che il criterio della formazione professionale non coincideva con la mera sommatoria dei titoli accademici, ma comprendeva l’insieme delle attività di aggiornamento, specializzazione e accrescimento di competenze operative maturate nel percorso professionale. L’avviso richiedeva che esperienze e contratti fossero descritti nel curriculum con indicazione dell’ente, del periodo, dell’oggetto e delle attività svolte; la commissione aveva utilizzato i criteri dell’avviso, l’Allegato 1, il curriculum e la relazione illustrativa, predisponendo griglie e attribuendo punteggi numerici. Il procedimento valutativo è stato quindi ritenuto pienamente ricostruibile, coerente con criteri previamente stabiliti e non affetto da manifesta illogicità o erroneità. Il candidato non aveva dimostrato specifici elementi di sviamento o errori manifesti, mentre la contestazione generalizzata delle valutazioni di numerosi concorrenti si risolveva in una richiesta di sindacato sostitutivo e generalizzato, non consentita al giudice. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità della questione; il candidato è stato tuttavia condannato al pagamento del contributo unificato prenotato a debito dal Ministero e di quello versato dalla candidata appellante.
Norme richiamate
Consente la riunione di appelli proposti contro la medesima sentenza; i due appelli sono stati riuniti dal Consiglio di Stato.
art. 5, comma 3, fase A), punto a), dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
adeguata formazione professionale nelle materie caratterizzanti gli avvisi ricercati (max 20 punti)
Il criterio riguarda la formazione professionale in senso ampio, comprensiva di attività di aggiornamento, specializzazione e acquisizione di competenze operative, non soltanto dei titoli accademici; la valutazione è legittima quando sia effettuata sulla base di criteri previamente delimitati e documentazione idonea.
art. 5, comma 3, fase A), punto d), dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
attribuzione di punti 1,5 per i candidati in possesso di dottorato di ricerca
Il possesso di un dottorato attinente al profilo selettivo comporta l’attribuzione del punteggio previsto; la mancata attribuzione, se non sorretta da una ragione ricostruibile, impone la rettifica del punteggio e il riposizionamento in graduatoria.
art. 3, comma 7, dell’Avviso n. 1217 del 19 novembre 2024
La relazione illustrativa richiesta dalla procedura costituisce elemento utilizzabile dalla commissione per evidenziare e valutare le competenze acquisite nelle esperienze formative e professionali coerenti con il profilo.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, quando l’avviso distingue la formazione professionale dalle esperienze lavorative e dalle caratteristiche personali, la formazione professionale non può essere ridotta ai soli titoli accademici, ma può comprendere attività di aggiornamento, corsi, seminari, specializzazioni e altre esperienze formative finalizzate all’acquisizione di competenze operative, purché adeguatamente descritte e documentate.
- La discrezionalità tecnica della commissione di selezione resta sindacabile solo in presenza di errori manifesti, illogicità, travisamento o altri vizi riconoscibili; non è invece consentito al candidato ottenere un riesame sostitutivo e generalizzato del merito delle valutazioni comparative.
- La contestazione del punteggio attribuito a un candidato non dimostra, da sola, l’illegittimità della valutazione: il ricorrente deve indicare elementi concreti e specifici idonei a evidenziare l’incoerenza manifesta tra i criteri della lex specialis, la documentazione valutata e il punteggio assegnato.
- La mancata attribuzione del punteggio previsto per un titolo posseduto e attinente al profilo selettivo, quando non sia sorretta da una motivazione ricostruibile, integra un vizio della valutazione e impone all’amministrazione di rettificare il punteggio e di procedere al conseguente riposizionamento in graduatoria.
- La rettifica di un punteggio può non determinare l’accoglimento della domanda di annullamento se, alla luce della graduatoria e delle posizioni utili, essa non è idonea a produrre il bene della vita perseguito e gli ulteriori motivi dedotti contro la valutazione della commissione risultano infondati.
- La legittimità della valutazione numerica è rafforzata quando l’avviso e gli atti della commissione stabiliscono criteri dettagliati, attribuiscono valori numerici ai diversi parametri e consentono di ricostruire il percorso logico-valutativo attraverso curriculum, relazione illustrativa e griglie di valutazione.
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