Cassazione Penale, Sentenza n. 25582/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) del 02/12/2024 lamentando l'illegalita della concessione della sospensione condizionale della pena, ritenuta eccedente i limiti previsti dall'art. 163, comma 1, cod. pen. In particolare si sostiene che, poiche all'epoca della commissione di due dei tre reati l'imputato aveva gia compiuto 23 anni, il limite applicabile era quello ordinario e, dato che la condanna prevedeva due anni di reclusione e una pena pecuniaria, la sospensione condizionale sarebbe consentita solo con riferimento alla sola pena detentiva e non nella misura concessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata sia una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e che la possibilita di ricorso in Cassazione sia limitata ai motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La Corte ha inoltre affermato, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, che le questioni relative alla concessione del beneficio della sospensione condizionale attengono all'esecuzione della pena e non alla nozione di 'pena illegale' rilevante ai fini dell'impugnabilita in Cassazione; pertanto il vizio denunciato dal Procuratore generale esula dai motivi ammissibili e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte ha altresi disposto che, trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si procede alla condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena; nel caso concreto il Procuratore generale ha invocato questo articolo per sostenere che il beneficio sarebbe stato concesso oltre i limiti consentiti.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita la ricorribilita in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) ai soli motivi espressamente elencati (volonta dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalita della pena/ misura di sicurezza). La Corte ha applicato tale limite per dichiarare il ricorso inammissibile.
Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di questa norma e rientra pertanto nel regime di limitazione dei motivi di ricorso previsto dall'art. 448, comma 2-bis.
Cass. Sez. 6, n. 29950 del 23/06/2022 (Rv. 283723)
Giurisprudenza che esclude che la denuncia della concessione del beneficio della sospensione condizionale rientri nella nozione di pena illegale per la Cassazione, trattandosi di un vizio attinente all'esecuzione della pena.
Cass. Sez. U., n. 5352 del 28/09/2023, dep. 2024 (Rv. 285851)
Conferma il principio che le questioni relative all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale sono estranee alla nozione di pena illegale e quindi non ammessi come motivo di ricorso in Cassazione contro sentenze di applicazione della pena.
Massime di principio
- Le sentenze di applicazione della pena (patteggiamenti) sono impugnabili in Cassazione solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; prima di proporre ricorso occorre verificare che il vizio rientri in quei motivi.
- La concessione o la negazione del beneficio della sospensione condizionale attiene all'esecuzione della pena e non alla determinazione della pena stessa; quindi contestazioni esclusivamente concernenti la sospensione condizionale difficilmente saranno ritenute 'pena illegale' dalla Cassazione.
- Se l'obiettivo e ottenere la revoca o la declaratoria di illegittimita della sospensione condizionale, il rimedio non e di norma il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, ma vanno valutati altri strumenti (es. impugnazioni nei gradi o istanze nell'ambito del procedimento di esecuzione) rivolti a incidere sull'esecuzione della pena o sulla decisione che ha concesso il beneficio.
- Per far valere errori nella determinazione della pena in senso sostanziale (es. calcolo della pena, cumulo, errata qualificazione giuridica che incida sull'entita della pena) il ricorso in Cassazione puo essere ammissibile se il vizio rientra nelle fattispecie indicate dall'art. 448, comma 2-bis.
- Prima di proporre ricorso e' fondamentale distinguere se il vizio incide sull'irrogazione della pena (potenzialmente ammissibile) oppure sulla sua esecuzione/benefici (inammissibile in Cassazione secondo la giurisprudenza richiamata).
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