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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16736/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che, riformando il provvedimento del GIP di Foggia, aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Antonio Minchillo. Il ricorrente deduceva: (1) omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione in appello al difensore di fiducia, nonostante la nomina comunicata alla Procura il 21/3/2022 (nominato avv. Massimo Rubino con revoca del precedente difensore d'ufficio); l'avviso era invece notificato al ricorrente, al PM e all'avv. Gerardo Giuseppe Bizzarri; (2) carenza di motivazione e difetto di legge rispetto alla sussistenza delle esigenze cautelari, per insufficiente concretezza e attualità del pericolo di reiterazione (il Tribunale aveva valorizzato un precedente per fatti commessi in data diversa); (3) difetto di motivazione sulla adeguatezza della misura, avendo il ricorrente dato prova di autocontrollo durante un precedente periodo di arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per la violazione procedurale relativa all'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia regolarmente nominato e comunicato alla Procura. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Bari - Sezione delle misure cautelari personali - per nuovo esame. I restanti motivi (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della misura) sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen.

    La norma è richiamata in relazione ai motivi di cassazione che censurano violazione di legge e difetto di motivazione. Tuttavia la Corte ha deciso per la nullità dell'atto a causa di omessa notifica al difensore di fiducia, annullando l'ordinanza e assorbendo i rilievi motivazionali

Massime di principio

  • La comunicazione formale della nomina del difensore di fiducia alla Procura è essenziale: se la nomina è stata regolarmente trasmessa, le notifiche relative alle udienze devono essere indirizzate al nuovo difensore; la mancata notifica può determinare la nullità del provvedimento che pregiudica il diritto di difesa.
  • Un vizio procedurale rilevante che incide sul diritto di difesa (ad es. omessa notifica al difensore di fiducia) può portare all'annullamento dell'atto e rendere assorbibili i motivi di merito riguardanti le esigenze cautelari.
  • Per contrastare una misura cautelare è utile non solo contestare la motivazione formale ma anche dimostrare la mancanza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione (es. quando si fa affidamento su fatti o condanne non attuali o non direttamente pertinenti).
  • La prova di comportamento conforme (es. rispetto agli arresti domiciliari precedenti) può essere utilizzata per sostenere l'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare e, se necessario, produrre documentazione della tempestiva comunicazione della nomina del difensore (ricevute, PEC, trasmissioni formali) per evitare vizi di notifica e tutelare il diritto di difesa.

Testo integrale

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