Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23022 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR sostenendo la violazione dell'art. 300 c.p.c. La CTR aveva ritenuto che la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio, intervenuta prima della sua costituzione nel giudizio di appello, avesse determinato automaticamente l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 299 c.p.c. e che il termine per la riassunzione decorresse dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Secondo l'Amministrazione, invece, la pubblicazione non poteva sostituire la notificazione o la certificazione dell'evento interruttivo richiesta dall'art. 300 c.p.c., sicché non vi sarebbe stata interruzione né necessità di riassunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Ha chiarito che, poiché la liquidazione coatta amministrativa era intervenuta prima della costituzione del Consorzio, trovava applicazione l'art. 299 c.p.c., che determina l'interruzione automatica del processo indipendentemente dalla formale conoscenza dell'evento da parte dell'altra parte o del giudice. L'art. 300 c.p.c. non era applicabile, perché riguarda le parti costituite o contumaci e nel caso concreto non risultava una formale dichiarazione di contumacia. Non essendo stato riassunto tempestivamente il giudizio nei confronti dei commissari liquidatori, il processo di appello si era estinto; di conseguenza, erano passate in giudicato le sentenze di primo grado favorevoli al Consorzio.

Norme richiamate

  • Art. 299 c.p.c.

    Il processo è interrotto se, prima della costituzione in giudizio, si verifica la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti.

    La perdita della capacità processuale verificatasi prima della costituzione della parte produce l'interruzione automatica del processo, senza che sia necessaria una formale dichiarazione o la prova della conoscenza dell'evento da parte dell'altra parte o del giudice.

  • Art. 300 c.p.c.

    Interruzione del processo quando l'incapacità di stare in giudizio riguarda una parte costituita o contumace.

    La norma non è applicabile quando l'evento si verifica prima della costituzione della parte. Inoltre, l'applicazione della disciplina relativa alla parte contumace presuppone una formale dichiarazione di contumacia.

  • Art. 292 c.p.c.

    È richiamato dall'Amministrazione per sostenere che l'evento interruttivo avrebbe dovuto risultare da una notificazione o da una certificazione dell'ufficiale giudiziario relativa a uno degli atti processuali previsti dalla norma; la Corte ha ritenuto tale disciplina non pertinente, perché il caso era regolato dall'art. 299 c.p.c.

Massime di principio

  • Se una parte perde la capacità di stare in giudizio prima di costituirsi, il processo si interrompe automaticamente ai sensi dell'art. 299 c.p.c.; non è necessaria una preventiva dichiarazione del giudice né la prova della conoscenza formale dell'evento da parte dell'altra parte.
  • La disciplina applicabile dipende dalla posizione processuale della parte al momento dell'evento: l'art. 299 c.p.c. opera prima della costituzione, mentre l'art. 300 c.p.c. riguarda la parte già costituita o formalmente dichiarata contumace.
  • In caso di liquidazione coatta amministrativa, occorre verificare la data dell'adozione e della pubblicazione del provvedimento, nonché se l'evento sia intervenuto prima o dopo la costituzione in giudizio.
  • Dopo l'interruzione, il processo deve essere riassunto nei confronti dei nuovi organi rappresentativi, come i commissari liquidatori, entro il termine previsto dalla legge; in mancanza, il giudizio si estingue.
  • L'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva principalmente per stabilire da quando decorre il termine per la riassunzione, non per determinare l'esistenza dell'interruzione automatica prevista dall'art. 299 c.p.c.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.