Cassazione Penale, Ordinanza n. 32712/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per furto di energia elettrica. Con il primo motivo ha dedotto l'erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta dovesse essere ritenuta di particolare tenuità. Con il secondo motivo ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze, contestando la conferma della recidiva qualificata e la valutazione di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha giudicato correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, con motivazione immune da vizi logici; ha inoltre ritenuto insindacabile in legittimità, perché adeguatamente motivato e non arbitrario, il giudizio di comparazione delle circostanze e il riconoscimento della recidiva qualificata, fondato sui precedenti penali specifici e sull'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione valorizza il disvalore oggettivo della condotta e l'intensità del dolo, in modo логicamente coerente e conforme alle risultanze istruttorie.
Richiamato indirettamente in tema di valutazione della gravità del fatto e della dosimetria del trattamento sanzionatorio, tramite il giudizio di comparazione e la recidiva.
La recidiva qualificata è legittimamente riconoscibile quando sia sorretta da motivazione che evidenzi la maggiore pericolosità sociale desunta dai precedenti penali, anche specifici, e dalla gravità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa, con motivazione adeguata, quando la condotta presenti un apprezzabile disvalore oggettivo e un dolo non minimo; tale valutazione è censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o mancanza di motivazione.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta arbitrarietà o illogicità della motivazione.
- Il riconoscimento della recidiva qualificata è legittimo se il giudice di merito argomenta sull'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato facendo riferimento a precedenti penali, anche specifici, e alla gravità del nuovo fatto.
- Quando il ricorso per cassazione ripropone censure di merito adeguatamente già disattese dal giudice di appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici rilevabili, può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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