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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39221/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non era stato dedotto in appello ed era quindi precluso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel ricorso per cassazione è stata dedotta una censura relativa al ritenuto concorso fra i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis c.p., quindi alla configurabilità del concorso tra resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte ha però rilevato che tale questione non era stata dedotta in appello e, perciò, era preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna e della censura sul concorso con l'oltraggio a pubblico ufficiale.

  • art. 341-bis c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto di condanna e della censura sul concorso con la resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per i quali è intervenuta la condanna in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che introduca per la prima volta una questione non dedotta in appello, poiché tale profilo risulta precluso nel giudizio di legittimità.
  • La Corte di cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La censura sul concorso tra reati può essere scrutinata solo se la questione è stata tempestivamente devoluta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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