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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16317/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte di appello resa in sede di rinvio (dopo annullamento parziale da parte della Corte di cassazione) sostenendo che la sentenza fosse viziata per violazione del diritto di difesa: la Corte di appello avrebbe pronunciato la decisione in assenza di entrambi i difensori di fiducia e non avrebbe sanato la nullità della notifica effettuata all'avv. Marcello Madia che, secondo il ricorrente, era deceduto; inoltre la difesa sarebbe stata sempre effettuata in via esclusiva dall'avv. Madia e dunque la mancata partecipazione del difensore avrebbe prodotto nullità insanabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha rilevato che l'imputato era assistito di fiducia oltre che dall'avv. Marcello Madia anche dall'avv. Michele Volpe, al quale era stata regolarmente notificata la procura per proporre appello (con elezione di domicilio presso di lui) e perciò non sussisteva la nullità della citazione. Non risultava neppure rinuncia o revoca del mandato da parte di Volpe; la dichiarazione successiva di Volpe che non lo avrebbe mai rappresentato veniva smentita dalla procura. In ogni caso, alla udienza del 19/12/2022 la Corte di appello, constatata l'assenza del difensore rituale, nominò un difensore sostituto ai sensi dell'art.97, comma 4, c.p.p.; inoltre non era stata formalizzata alcuna eccezione dalla difesa in udienza. Pertanto la sentenza impugnata è stata confermata nei suoi effetti e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n.137 del 2020

    menzionata in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Pubblico Ministero in Cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    norma richiamata per i limiti della riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione (contenuti e limiti della motivazione riprodotta)

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    fattispecie di vizio denunciata dal ricorrente (violazione di norme sulla formazione del processo e sul diritto di difesa) come motivo di cassazione

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente nella denuncia di nullità per vizio di notifica e mancata partecipazione del difensore; la Corte ha ritenuto che la norma non fosse violata in quanto sussisteva altro difensore validamente notificato

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamato nella parte relativa alle forme di nullità connesse alla difesa; interpretato in combinato con la presenza di altro difensore di fiducia

  • art. 96 cod. proc. pen.

    norma sulla rappresentanza e procura alle liti; la Corte ha fatto riferimento alla procura rilasciata ad entrambi i difensori per escludere la nullità

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    consente la nomina d'ufficio di un difensore sostituto in udienza quando il difensore di fiducia sia assente; applicata dalla Corte territoriale per sanare l'assenza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione che consente la condanna alle spese e al pagamento a favore della Cassa delle ammende per ricorsi ritenuti manifestamente infondati o colposi; applicata per sanzionare il ricorrente

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente come garanzia costituzionale del diritto di difesa, ma la Corte lo ha ritenuto non violato alla luce della presenza e della notifica regolare ad altro difensore di fiducia

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 28435/2009

    precedente citato che afferma la nullità assoluta della citazione se la notificazione è stata effettuata solo al difensore deceduto e non vi è altro difensore nominato; la Corte ha distinto il caso di specie perché qui era presente un secondo difensore validamente nominato

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    riferimento giurisprudenziale sul tema delle sanzioni per ricorsi infondati e profili di colpa nella loro proposizione; richiamata a supporto della condanna pecuniaria

Massime di principio

  • La notifica al solo difensore deceduto determina nullità assoluta solo se l'imputato non ha nominato altro difensore di fiducia; se esiste una procura a più difensori la notifica a uno di essi è idonea a validare il procedimento
  • La presenza di una procura congiunta a più difensori e la mancanza di revoca o rinuncia formale da parte dell'altro difensore rendono valida la rappresentanza e impediscono la nullità per assenza del singolo difensore
  • Se il difensore ritualmente citato è assente in udienza, il giudice può nominare d'ufficio un difensore sostituto ai sensi dell'art.97, comma 4, c.p.p., sanando l'assenza salvo che non venga tempestivamente sollevata eccezione opponibile
  • La mancata eccezione in udienza relativa alla legittimità della presenza del difensore o alla regolarità delle notifiche indebolisce la possibilità di sollevare tali questioni in sede di cassazione
  • Quando la Corte territoriale, in sede di rinvio, decide su benefici (es. sospensione condizionale, non menzione) essa può concedere o negare tali benefici sulla base dei precedenti e della situazione personale del condannato; le decisioni motivate in tal senso sono sindacabili in Cassazione solo per vizi giuridici o di motivazione
  • La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso ritenuto manifestamente infondato e condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella proposizione del gravame

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