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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40320/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti congiuntamente nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 26/03/2025, deducevano: (1) violazione di norme processuali previste a pena di nullità, mancata assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione sull'omessa audizione della persona offesa ai fini della valutazione dell'aggravante dell'approfittamento di una condizione di minorata difesa della vittima; (2) violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della stessa aggravante e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuto risarcimento del danno. La difesa, con memoria successiva, contestava anche l'assegnazione del ricorso alla settima sezione penale. La Corte rileva che le censure sono reiterative di questioni di fatto già esaminate e respinte in appello, formulate in modo generico e senza effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la memoria non aggiunge elementi utili.

La decisione

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma indirettamente la sentenza di appello, che aveva ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa, la procedibilità d'ufficio e l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 162-ter c.p., anche per difetto di effettivo risarcimento.

Norme richiamate

  • art. 162-ter c.p.

    La Corte richiama la norma per escluderne l'operatività, poiché la sentenza di merito aveva escluso un effettivo risarcimento del danno e aveva ritenuto presente l'aggravante della minorata difesa, con conseguente procedibilità d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono sufficienti censure meramente riproduttive di doglianze di merito già esaminate e respinte con motivazione logica e giuridicamente adeguata: occorre un confronto puntuale con la sentenza impugnata.
  • Le doglianze che si limitano a contrapporre una diversa lettura del fatto, senza evidenziare specifici vizi di legittimità, sono inammissibili per genericità e aspecificità.
  • L'aggravante della minorata difesa può essere ritenuta sulla base delle circostanze e modalità del fatto, quando esse rivelino una condizione di vulnerabilità della persona offesa legata, nel caso concreto, anche all'età.
  • L'istituto di cui all'art. 162-ter c.p. non opera se manca un effettivo risarcimento del danno e se il reato resta procedibile d'ufficio per la sussistenza di un'aggravante che ne impedisce l'applicazione.
  • La mancata audizione della persona offesa non integra, di per sé, un vizio decisivo se la questione è già stata adeguatamente valutata dal giudice di merito sulla base di altri elementi fattuali.
  • In sede di legittimità, la mera reiterazione delle critiche già svolte in appello non supera il vaglio di ammissibilità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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